C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 95 del 20/12/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 a carico di: 1)sig. Filippo MONARDO, tesserato quale Co-Presidente per la società AGS.D. Soriano 2010, per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4 comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1, 3 e 4, del C.G.S., per avere rilasciato dichiarazioni violative di norme federali in quanto hanno gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente della L.N.D. – C.R. Calabria e dell’istituzione calcistica nel suo complesso ma anche dell’A.I.A., del suo Presidente e dei suoi associati mettendo in dubbio la loro effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidato altresì profferendo minacce ed intimidazioni nei confronti degli stessi; 2)società AGS.D. SORIANO 2010 (matricola 933092) per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1 e 5, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Copresidente sig. Filippo Monardo. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6578/334 pfi 19-20/MS/CS/gb del 20/11/2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 a carico di:

1)sig. Filippo MONARDO, tesserato quale Co-Presidente per la società AGS.D. Soriano 2010, per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4 comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1, 3 e 4, del C.G.S., per avere rilasciato dichiarazioni violative di norme federali in quanto hanno gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente della L.N.D. – C.R. Calabria e dell’istituzione calcistica nel suo complesso ma anche dell’A.I.A., del suo Presidente e dei suoi associati mettendo in dubbio la loro effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidato altresì profferendo minacce ed intimidazioni nei confronti degli stessi; 2)società AGS.D. SORIANO 2010 (matricola 933092) per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1 e 5, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Copresidente sig. Filippo Monardo. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6578/334 pfi 19-20/MS/CS/gb del 20/11/2019

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 334/pfi/19-20, avente ad oggetto: “Dichiarazioni lesive della reputazione della Classe Arbitrale e degli Organi Federali rilasciate dal sig. Monardo Filippo, Copresidente della Società AGS.D. SORIANO 2010, nel corso di una intervista radiofonica”; Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 29.10.2019 al n. 334 pfi 19-20. letta la documentazione pervenuta con delega di affidamento e più precisamente: 1)comunicazione del 07/10/2019 del Presidente della L.N.D. – Comitato Regionale Calabria (prot. Procura n. 5105 del 22/10/2019) con cui si trasmetteva la segnalazione del 31/10/2019 allo stesso pervenuta a firma del Presidente del C.R.A. Calabria Sig. Francesco Longo; 2)lettera del 02/10/2019 (prot. P.FL/mf23) a firma del Presidente A.I.A. - C.R.A. Calabria ed indirizzata alla L.N.D. – C.R. Calabria con cui si trasmetteva un file audio contenente dichiarazioni lesive della reputazione ed onorabilità della classe arbitrale e degli Organi federali, rilasciate ad una radio locale dal sig. Monardo Filippo Co-Presidente della società AGS.D. Soriano 2010; 3)File audio allegato alla nota a firma del Presidente C.R.A. Calabria; 4)Trascrizione del file audio effettuata dalla L.N.D. – C.R. Calabria; 5)Foglio di censimento della società AGS.D. Soriano 2010 della stagione 2019–2020; atteso che in data 29/09/2019 si disputava la gara AGS.D. Soriano 2010 – San Luca valida per il campionato di Eccellenza organizzato dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria; accertato che il sig. Monardo Filippo, Co-Presidente della società AGS.D. Soriano 2010, nel corso di una sua intervista ad una radio locale ed avente quale filo conduttore il campionato della propria squadra e l’avvicendamento del tecnico, rilasciava dichiarazioni di particolare valenza lesiva che testualmente qui si riportano “…. Il calcio è questo qua… che dobbiamo trovare degli arbitri incompetenti e nello stesso tempo dei favoritismi a svariate squadre, perché arrivano già preparati dalla Lega, secondo me questo non è calcio” ……. “Degli arbitri si, io parlo degli arbitri, come vengono preparati, con quale amore vengono preparati nelle partite che vengono a Soriano” ed ancora “… io ho da recriminare tante cose che non vanno bene, perché alla Lega purtroppo devono capire che i Presidenti spendiamo dei soldi, a un certo punto, se loro pensano che hanno trovato delle persone un pò ”babbine” hanno sbagliato secondo me” e poi aggiunge ancora con fare minaccioso ed intimidatorio ”…. Hanno trovato a Soriano delle persone del genere e da stasera lo possono sapere, vuol dire dalla prossima volta, sia gli arbitri che tanti …. Eeeh … commissari verrano trattati malissimo, all’entrata già, purtroppo è un avviso che glielo voglio dire sia alla Lega e sia alla classe di arbitrale, di fare attenzione che Soriano fino ad oggi si è comportata troppo bene, a un certo punto, mi dispiace”; atteso che le espressioni utilizzate dal sig. Monardo Filippo sono da ritenersi violative di norme federali in quanto hanno gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente della L.N.D. – C.R. Calabria e dell’istituzione calcistica nel suo complesso ma anche dell’A.I.A., del suo Presidente e dei suoi associati mettendo in dubbio la loro effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidato altresì proferendo minacce ed intimidazioni nei confronti degli stessi; atteso che il diritto di critica e la libertà di opinione non possono dirsi diritti assoluti trovando un loro limite certo ed invalicabile nel doveroso rispetto della verità dei fatti e della dignità delle persone con la evidente conseguenza che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, se da un lato, è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e critiche, dall’altro lato, però, tali apprezzamenti e critiche devono essere manifestati sempre attraverso modalità espressive non offensive; ritenuto, altresì, che le dichiarazioni in argomento sono certamente da considerarsi “pubbliche” ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 2, del C.G.S. in quanto rilasciate nel corso di una intervista radiofonica e per l’effetto, destinate ad essere conosciute da una molteplicità di persone;

considerato che l’attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono, pertanto, di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere: 1)dal sig. Filippo MONARDO, tesserato quale Co-Presidente per la società AGS.D. Soriano 2010, per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4 comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1, 3 e 4, del C.G.S., per avere rilasciato dichiarazioni violative di norme federali in quanto hanno gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente della L.N.D. – C.R. Calabria e dell’istituzione calcistica nel suo complesso ma anche dell’A.I.A., del suo Presidente e dei suoi associati mettendo in dubbio la loro effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidato altresì proffendo minacce ed intimidazioni nei confronti degli stessi; 2)dalla società AGS.D. SORIANO 2010 (matricola 933092) per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1 e 5, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Copresidente sig. Filippo Monardo; vista la comunicazione conclusione indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente ricevuta dagli stessi; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano; visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, HANNO DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. - Comitato Regionale Calabria; 1)sig. Filippo MONARDO, tesserato quale Co-Presidente per la società AGS.D. Soriano 2010, per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4 comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1, 3 e 4, del C.G.S., per avere rilasciato dichiarazioni violative di norme federali in quanto hanno gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente della L.N.D. – C.R. Calabria e dell’istituzione calcistica nel suo complesso ma anche dell’A.I.A., del suo Presidente e dei suoi associati mettendo in dubbio la loro effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidato altresì profferendo minacce ed intimidazioni nei confronti degli stessi; 2)società AGS.D. SORIANO 2010 (matricola 933092) per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1 e 5, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Copresidente sig. Filippo Monardo. IIL DIBATTIMENTO Nella riunione del 18 dicembre 2019 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco; sono comparsi anche l’Avv.Piero Perri in difesa della Società AGS. D. SORIANO 2010 e di Monardo Filippo, anche egli presente. Prima dell’inizio del dibattimento le parti hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 127 C.G.S.: per Monardo Filippo mesi sei di inibizione e € 300,00 di ammenda, da ridurre rispettivamente a mesi 4 di inibizione e € 200,00 di ammenda; per la società AGS D. SORIANO € 450,00 di ammenda da ridursi a € 300,00. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. -Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo cui gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura; -visto l’art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; Il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 127 C.G.S.. P.Q.M. Preso atto del patteggiamento, irroga: -a MONARDO Filippo mesi QUATTRO (4) di inibizione e € 200,00 (duecento/00) di ammenda; -alla società AGS D. SORIANO (matricola 933092) € 300,00 (trecento/00) di ammenda. Le ammende, di cui al presente comunicato,ai sensi dell’art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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