F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 198/CSA pubblicata il 10 Marzo 2022 – U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l.
Decisione n. 198/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 188/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Stefano Agamennone - Componente (relatore)
Franco Di Mario - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero188/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 51/CS del 16.02.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.02.2022, l’Avv. Stefano Agamennone, udito il Sig. Marco Romagnoli per la società reclamante e sentito l’arbitro.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Capezzani Lorenzo, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 51 del 16.02.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone F Tolentino 1919 / Trastevere Calcio del 13.02.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio mentre gli rivolgeva espressione offensiva.” La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, ritenendo la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa, rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.
Infatti, secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie non si sarebbe trattato di condotta violenta, in quanto il calciatore espulso si sarebbe limitato a redarguire un avversario, reo di aver commesso un atto violento in danno di un proprio compagno di squadra.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 febbraio 2022, è comparso per la parte reclamante il presidente avv. Marco Romagnoli, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.
Il Sig. Enrico Cappai, arbitro della gara Tolentino 1919 / Trastevere Calcio del 13.02.2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che l’episodio che ha portato all’espulsione del Capezzani si è verificato in un momento di concitazione e che il calciatore ha assunto, nell’occasione, un comportamento gravemente antisportivo.
Tenuto conto del disposto dell’art. 39, comma 1, C.G.S. che, riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara, a questa Corte appare equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società U.S. Tolentino 1919 S.S.D.
non può trovare accoglimento
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Agamennone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce