F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 108/TFN – SD del 11 Marzo 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4163/250 pf21-22/GC/ep del 9 dicembre 2021 nei confronti del sig. Francesco Antonio Modesto – Reg. Prot. 79/TFN-SD

Decisione/0108/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0079/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valeria Ciervo – Componente;

Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 3 marzo 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.4163/250pf21-22/GC/ep del 9 dicembre 2021 nei confronti del sig. Francesco Antonio Modesto,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 9 dicembre 2021 prot. 4163/250pf21-22/GC/ep, ha deferito a questo Tribunale il sig. Francesco Antonio Modesto, all’epoca allenatore della Società FC Crotone, al quale ha contestato la violazione degli artt. 4, comma 1, e 37 CGS per aver pronunciato nel corso della gara Crotone – Benevento del 28 ottobre 2021, valida per il Campionato di Serie B di quella stagione sportiva, un’espressione blasfema.

Il fatto veniva segnalato da uno dei tre collaboratori della Procura federale designati al controllo della gara suddetta, nella cui relazione si evidenziava che l’espressione era stata dal Modesto pronunciata al 21° minuto dell’incontro.

La fase istruttoria

Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 03.11.2021 al n. 250pf21-22 ed avviata l’attività d’indagine, erano acquisiti al procedimento la relazione sopra richiamata, il modello AS400 del Modesto ed il foglio di censimento della Società FC Crotone srl

In data 4 novembre 2021 veniva comunicata al Modesto la conclusione delle indagini, a fronte della quale non venivano presentate memorie ovvero richieste di essere sentiti.

Il dibattimento

Fissata da questo Tribunale l’udienza del 21 dicembre 2021, tenutasi in modalità video conferenza, si collegavano per la Procura federale l’avv. Fabio Esposito e per il sig. Francesco Antonio Modesto l’avv. Elio Manica, i quali presentavano l’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’art. 127 CGS, che prevedeva la sanzione finale a carico del Modesto dell’ammenda di 1.670,00 e che muoveva dalla sanzione base della squalifica di una giornata di gara, commutata, su richiesta dell’interessato, nell’ammenda di 2.500,00, ridotta di 1/3.

Il Tribunale, riunitosi in Camera di Consiglio, con provvedimento di pari data, dichiarava l’insussistenza dei presupposti per rendere efficace l’accordo e fissava per la discussione la successiva udienza del 10 febbraio 2022; motivava tale inefficacia con l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione invocata dalle parti, che peraltro eludeva in ogni caso la pena minima edittale di 1 (una) giornata di gara, prevista dall’art. 37 CGS, non commutabile in una sanzione pecuniaria.

Il sig. Francesco Antonio Modesto ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva datata 7 febbraio 2022 a firma dell’avv. Elio Manica, con la quale ha chiesto il proprio proscioglimento stante l’improcedibilità del deferimento e in subordine, nella diversa e contraria ipotesi, l’applicazione delle circostanze attenuanti ai sensi degli artt. 16, comma 1, e 13, comma 2, CGS. Il deferito, più in particolare, ha eccepito che la Procura federale non aveva rispettato i termini stabiliti dagli artt. 123 e 125 CGS, in quanto il deferimento, rispetto all’avviso di conclusione delle indagini, intervenuto il 4 novembre 2021, era stato notificato il 9 dicembre successivo, quindi oltre il termine di gg. 30 (trenta) stabilito dall’art. 125, comma 2, cit., con conseguente improcedibilità del deferimento; ha altresì eccepito che l’iter seguito dalla Procura federale aveva disatteso la disciplinata dettata dall’art. 61, comma 3, CGS, in quanto, non essendo stata l’espressione blasfema udita (e, quindi non refertata) dall’arbitro né dai suoi collaboratori, né essendo stata neppure udita dal VAR, la Procura Federale, anziché avviare il procedimento poi sfociato nel deferimento, doveva far pervenire al Giudice Sportivo Nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Nel merito, il Modesto ha sostanzialmente eccepito di non aver pronunziato alcuna espressione blasfema, ma di aver proferito parole di contenuto diverso, che erano state all’evidenza equivocate. Ha chiesto l’acquisizione da parte di questo Tribunale sia del filmato dei due / tre minuti della gara coincidenti con il momento della contestata blasfemia, sia del referto arbitrale e comunque di tutti gli atti messi a disposizione del Giudice sportivo. Ha invocato, in subordine, la sussistenza di circostanze attenuanti ed ha depositato documentazione a supporto delle proprie ragioni.

All’udienza del giorno 10 febbraio 2022, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura federale l’avv. Fabio Esposito e per il sig. Francesco Antonio Modesto l’avv. Elio Manica.

A domanda del Presidente del Tribunale, l’avv. Fabio Esposito ha dichiarato di non essere in grado di definire il momento preciso in cui la Procura federale aveva inviato al Giudice sportivo il rapporto di gara, redatto dal proprio rappresentante inviato sul campo; ha precisato di presumere che si era provveduto in tal senso entro il giorno successivo allo svolgimento della giornata di campionato.

Questo Tribunale, con ordinanza resa in pari data, ha disposto l’acquisizione a carico della Procura federale della documentazione con la quale la Procura stessa aveva inviato al Giudice sportivo la segnalazione del collaboratore, con specifica della data e dell’orario dell’invio; ha aggiornato il dibattimento alla udienza del 3 marzo 2022.

In ottemperanza alla detta ordinanza, la Procura federale ha depositato gli atti richiesti da questo Tribunale, consistiti nella mail delle ore 12.52 del 29 ottobre 2021 di trasmissione al Giudice sportivo degli atti della gara in oggetto, che era stata ricevuta all’indirizzo di posta elettronica giustiziasport@legaserieb.it alle ore 14.58 dello stesso giorno; ha specificato che la trasmissione degli atti al Giudice sportivo non aveva compreso la segnalazione oggetto del presente procedimento, cioè l’espressione blasfema contestata al Modesto, riportata nella relazione del collaboratore della Procura federale presente alla gara.

La Procura federale ha contestualmente depositato una memoria difensiva a firma del Procuratore Federale.

Con tale memoria, la Procura federale, in punto di improcedibilità del deferimento, ha eccepito l’insussistenza della tardività di notifica del relativo atto; ha evidenziato che il deferito, nel sollevare detta eccezione, aveva omesso di considerare che il termine di giorni 30 (trenta) di cui all’art. 125, comma 2, CGS decorreva non dal 4 novembre 2021, come sostenuto dal deferito, bensì dal successivo 11 novembre, di scadenza del termine di gg. 15 (quindici) decorrenti dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, di guisa che la notifica del deferimento, avvenuta il 9 dicembre 2021, era risultata perfettamente rispettosa dei termini. In merito alla violazione dell’art. 61, comma 3, CGS, la Procura federale ha richiamato un precedente di questo Tribunale (decisione n. 108/TFN-SD del 23 febbraio 2021), in forza del quale, qualora non sia stato possibile dar corso alla procedura di cui all’art. 61, comma 3, CGS, dettata da evidenti esigenze di celerità delle decisioni del Giudice Sportivo, anche in relazione al susseguirsi delle gare, deve trovare applicazione l’art. 79, comma 1, stesso Codice, sulla competenza c.d. “residuale” attribuita al Tribunale Federale. Ed ha aggiunto che, non avendo il Giudice sportivo esaminato i comportamenti del deferito relativi alla blasfemia, il deferimento era stato proposto correttamente in applicazione della norma appena richiamata.

Infine, ha contestato la fondatezza delle tesi difensive del deferito, giacché l’espressione blasfema era stata chiaramente udita da uno dei tre collaboratori della Procura federale presenti alla gara, che era posizionato tra le due panchine.

In data 28 febbraio 2022 il Modesto, a mezzo del proprio difensore, ha fatto pervenire a questo Tribunale le decisioni del Giudice sportivo in merito alle gare del 28 ottobre 2021 valide del Campionato Nazionale di Serie B, tra cui Crotone – Benevento, dove il Modesto è risultato sanzionato con l’ammonizione.

Alla udienza del 3 marzo 2021, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura federale l’avv. Fabio Esposito e per il Modesto l’avv. Elio Manica, i quali hanno rispettivamente chiesto: la Procura federale la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il deferito e il Modesto la declaratoria di inammissibilità del deferimento.

La decisione

Nello scrutinio delle eccezioni sollevate dal deferito, quella relativa all’inosservanza dell’art. 61, comma 3, CGS ha natura del tutto pregiudiziale, perché il suo accoglimento comporterebbe l’inammissibilità in radice del deferimento.

Il Tribunale ritiene che il deferimento non possa che essere dichiarato inammissibile.

Come già descritto, la fattispecie di procedimento riguarda una contestata espressione blasfema, non udita dagli ufficiali di gara né dal VAR ma udita da uno dei collaboratori della Procura federale presenti in campo e riportata nel rapporto tempestivamente inviato alla Procura federale e altrettanto tempestivamente inviato al competente Giudice sportivo (ma privo della segnalazione dell’espressione blasfema).

In tema (tra altro) di uso di espressione blasfema, l’art. 61, comma 3, CGS dispone testualmente (per quanto qui rileva) che “ Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti…concernenti l’uso di espressione blasfema…il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. … L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione…”. In punto di fatto, nel presente procedimento, è pacifico che la segnalazione al Giudice sportivo è stata effettuata tempestivamente, ma priva della segnalazione dell’espressione blasfema riportata nel rapporto inviato alla Procura federale.

Quindi, rispetto all’espressione blasfema, può darsi per pacifico che la segnalazione al Giudice sportivo risulta inammissibile.

Sul punto, la Procura federale ha tuttavia osservato che la mancanza della segnalazione non pregiudica il ricorso al disposto dell’art. 79 CGS, attraverso l’apertura di un procedimento a sé stante da portare alla cognizione del Tribunale competente.

A parere del Tribunale, seguire la tesi della Procura federale significherebbe ledere il riparto di competenze fissato dal CGS. L’articolo 65 CGS recita (per quanto qui rileva): “I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati…sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale…”.

Quindi, è di tutta evidenza che la competenza a giudicare sui fatti “di gara” segnalati dal Procuratore federale spetta ai Giudici sportivi.

Né appare ammissibile che, dimenticando una segnalazione pur risultante dagli atti in suo possesso, la Procura federale possa poi ricorrere alla competenza residuale che il citato art. 79 prevede.

Ciò significherebbe trascurare una dimenticanza (espressamente sanzionata con l’inammissibilità) della Procura federale e darle la sostanziale possibilità di trasferire poi la competenza ad altro Organo del sistema della giustizia sportiva.

Ben vero che tale Organo è attributario di una competenza c.d. residuale che riguarda “ fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo”.

Ma siffatta mancata instaurazione o pendenza non può che derivare da cause oggettive.

Altrimenti si darebbe anche modo, a titolo di esempio, al “soggetto interessato” ex art. 66, comma 1 lett. b), CGS, al quale sia sfuggito il rispetto dei rigorosi termini prescritti dall’art. 67 CGS, di rivolgersi al Tribunale federale, con violazione (anche in questo caso, oltreché dei termini dettati) del riparto delle competenze tra i due Organi di giustizia interessati.

Né può giovare alla Procura federale il richiamo alla decisione n. 108/TFN-SD 2020/2021, successivamente riformata dalla CFA con decisione n. 119/CFA/2020/2021.

In quella fattispecie procedimentale, l’espressione blasfema pronunciata da un calciatore nel corso di una gara di campionato non era stata percepita dagli ufficiali di gara, né dal VAR, né dal collaboratore della Procura Federale né era stata percepibile all’interno della ripresa televisiva in quanto coperta dalle voci dei commentatori.

Solo dopo la disputa della gara, organi di stampa avevano segnalato la pronuncia dell’espressione, probabilmente perché profferita da un calciatore particolarmente noto.

Sulla scorta di queste segnalazioni, acquisita dalla Lega di serie A la registrazione della gara senza commenti, la Procura federale accertò il fatto procedendo all’apertura di un procedimento ordinario, sfociato nel deferimento.

Tale deferimento trovava il suo fondamento nella previsione dell’art, 79 CGS.

Al riguardo, come ha ritenuto la CFA nella richiamata decisione (pg. 6), che questo Tribunale condivide integralmente, “ Va da sé che la natura eccezionale di tale disposizione (ndr: l’art. 79) ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia … il termine di cui al citato art. 61, comma 3, CGS è spirato senza che la Procura federale potesse avere la possibilità di adire il Giudice sportivo … Ne consegue, dunque, la legittimità del ricorso al Tribunale federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura straordinaria di cui all’art. 61, 3° comma, CGS”. Laddove, nel caso, la Procura federale era pienamente abilitata a segnalare tempestivamente al Giudice sportivo l’espressione udita da uno dei suoi collaboratori presente in campo e riportata nel rapporto da costoro redatto.

La declaratoria di inammissibilità del deferimento assorbe ogni altra questione sollevata dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il deferimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 11 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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