C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 23/10/2020 – Delibera – RECLAMO n.2 della Società N.S.D. PROMOSPORT avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 15.10.2020 (squalifica calciatore BRUNO Salvatore al 18.11.2020)
RECLAMO n.2 della Società N.S.D. PROMOSPORT
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 15.10.2020 (squalifica calciatore BRUNO Salvatore al 18.11.2020)
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante assistita dall’Avv. Piero Perri RILEVA La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha squalificato il proprio calciatore per aver offeso l’arbitro dopo una decisione di questi e avvicinatosi minacciosamente tentato di colpirlo con uno schiaffo. La Promosport nega che il calciatore abbia tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e soprattutto che abbia tentato di colpirlo. Contesta pertanto l’eccessiva severità della sanzione, ma soprattutto la modalità di irrogazione della stessa, inflitta a tempo determinato e quindi da scontarsi in Campionato, nonostante i fatti addebitati siano avvenuti in un incontro di Coppa Italia. A supporto probatorio della propria tesi allega un filmato relativo alle fasi della gara durante le quali il fatto sarebbe avvenuto. Ritiene in via preliminare questo Collegio che il filmato non possa essere acquisito in quanto non offre piena garanzia tecnica e documentale e soprattutto in quanto non mira a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (vedi art. 61 nuovo C.G.S.). Valuta inoltre corretta l’applicazione della sanzione a tempo determinato in quanto finalizzata a garantire afflittività e certezza alla stessa, tenuto conto dell’esiguità delle gare di Coppa Italia che si disputano nel corso di una stagione sportiva. Giungendo al merito della questione il Collegio ritiene opportuno rimodulare la sanzione per renderla conforme ai principi di giustizia ed alla giurisprudenza di questa Corte per cui la riduce a tutto il 30 ottobre 2020 P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore BRUNO Salvatore a tutto il 30 OTTOBRE 2020; dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.
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