C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 23/10/2020 – Delibera – RECLAMO n.3 della Società A.S.D. SERSALE CALCIO 1975 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 15.10.2020 (ammenda € 500,00, inibizione GALLO Ettore fino al 4.11.2020, squalifica allenatore SALADINO Giuseppe per TRE gare, squalifica calciatore LETA Giuseppe per QUATTRO gare)
RECLAMO n.3 della Società A.S.D. SERSALE CALCIO 1975
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 15.10.2020 (ammenda € 500,00, inibizione GALLO Ettore fino al 4.11.2020, squalifica allenatore SALADINO Giuseppe per TRE gare, squalifica calciatore LETA Giuseppe per QUATTRO gare)
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante si duole delle sanzioni irrogate in primo grado dal giudice per i fatti per come di seguito riportati: - ammenda di € 500,00 per avere soggetti riconducibili alla società usato insulti razzisti verso un giocatore di colore della squadra avversaria durante la gara, nonché per avere i medesimi a fine gara tenuto un comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro. - inibizione a Gallo Ettore fino al 4/11/2020 per comportamento offensivo verso la terna arbitrale a fine gara. - squalifica allenatore Saladino Giuseppe per tre gare per comportamento offensivo verso la terna arbitrale a fine gara. - squalifica calciatore Leta Giuseppe per quattro gare per quattro gare effettive per comportamento offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale a fine gara. Il Sersale in ricorso nega in toto la veridicità dei fatti chiedendo la revoca delle sanzioni. In via preliminare va affermato che ai sensi dell’art. 137 C.G.S. l’impugnativa della sanzione irrogata al dirigente Gallo è inammissibile in quanto inferiore al mese. Il rapporto arbitrale riporta i fatti in maniera assolutamente puntuale esaustiva e scevra da vizi logici, lo stesso, ai sensi dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non può pertanto essere posto in dubbio. Ritiene tuttavia questo collegio conforme a giustizia ridurre la squalifica dell’allenatore Saladino a due giornate di gara e quella del calciatore Leta a tre. Rigetta nel resto. P.Q.M. dichiara inammissibile l’impugnazione dell’inibizione del dirigente Gallo Ettore; riduce la squalifica all’allenatore SALADINO Giuseppe a DUE giornate effettive di gara ed al calciatore LETA Giuseppe a TRE giornate. rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.
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