C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 15/10/2020 – Delibera – Gara del 26/ 9/2020 BRANCALEONE – FILOGASO

Gara del 26/ 9/2020 BRANCALEONE - FILOGASO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al CU n. 29 del 01/10/2020 letto il reclamo con il quale la società Brancaleone chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere, nelle fila di quest'ultima, partecipato il giocatore Barba Vincenzo, nato il 19/06/2002, non avente titolo in quanto non aveva scontato la giornata di squalifica inflittagli nel corso del campionato Juniores Under 19 della stagione sportiva 2019/2020; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Filogaso che evidenziano la infondatezza del reclamo sostenendo che la gara si è svolta regolarmente in quanto si è attenuta al dettato dell'art. 21 comma 2 del C.G.S.; accertato: che dagli atti della gara di Promozione Brancaleone-Filogaso del 26/09/2020 risulta la partecipazione del giocatore Barba Vincenzo, nato il 19/06/2002; rilevato: che con il Comunicato Ufficiale n.130 del 21/02/2020 il giocatore Barba Vincenzo, tesserato con la società Filogaso, veniva squalificato per UNA giornata effettiva di gara a seguito di provvedimento adottato nella categoria Under 19; che la materia è disciplinata dall'art. 21 C.G.S. avente oggetto “Esecuzione delle sanzioni”; che a norma del comma 2 del presente articolo il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nella gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; che tuttavia, per il disposto di cui al comma 6 il calciatore colpito da squalifica che non può essere scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui è stata irrogata deve scontare nella stagione successiva e, solo qualora abbia cambiato società o categoria di appartenenza, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società e della nuova categoria di appartenenza; ritenuto, pertanto, che il giocatore Barba Vincenzo aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara specificata in epigrafe in quanto essendo squalificato nel campionato Under 19 della passata stagione 2019/2020 deve scontare la giornata di squalifica nella prima giornata del campionato Under 19 della stagione 2020/2021 trovandosi in età per prendere parte al suddetto campionato al quale la sua società di appartenenza Filogaso partecipa; DELIBERA 1) Rigettare il reclamo ed addebitare il relativo contributo di accesso alla giustizia sportiva; 2) Pubblicare il risultato della gara Brancaleone-Filogaso 1-1

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