C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 15/10/2020 – Delibera – Gara del 27/ 9/2020 CITTA AMANTEA 1927 – CITTA DI ACRI 2020
Gara del 27/ 9/2020 CITTA AMANTEA 1927 - CITTA DI ACRI 2020
Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al CU n.29 del 01/10/2020; Letto il reclamo con il quale la società Città di Acri 2020 chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 sostenendo che il giocatore De Pascale Edoardo, nato il 16/05/1997, avrebbe preso parte alla gara stessa illegittimamente in quanto squalificato; rilevato che il giocatore De Pascale Edoardo con provvedimento pubblicato ne CU n. 135 del 05/03/2020 veniva squalificato per recidività in ammonizioni; che il giocatore De Pascale Edoardo ha partecipato alla gara di campionato successiva alla squalifica, precisamente nella gara Città Amantea 1927 - Città di Acri 2020 del 27/09/2020; ritenuto pertanto che quanto sostenuto dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore De Pascale Edoardo (società Città Amantea 1927) non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara di cui in narrativa non avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli dal G.S.T. nella stagione sportiva 2019/2020 (poi sospesa per l'emergenza Coronavirus); DELIBERA 1) infliggere alla società Città Amantea 1927 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) inibire il Sig.Motolese Maurizio Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Città Amantea 1927 firmatario della distinta di gara fino al 11/11/2020; 3) squalificare il giocatore De Pascale Edoardo per UNA giornata di gara; 4) accreditare sul conto della società Città di Acri 2020 il contributo per l'accesso alla giustizia versato.