C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16/10/2020 – Delibera – Gara del 13/10/2020 SAN GIORGIO 2012 – BORGO GRECANICO MELITESE
Gara del 13/10/2020 SAN GIORGIO 2012 - BORGO GRECANICO MELITESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa definitivamente al 16º minuto del secondo tempo, in quanto la società San Giorgio 2012 che partecipava alla gara con nove giocatori, a seguito di un infortunio e dell'espulsione di un calciatore, veniva a trovarsi con sette uomini e l'arbitro erroneamente, su invito dell'allenatore, decretava il termine della partita; considerato che, anche per esplicita ammissione dell'arbitro, la gara stata erroneamente sospesa definitivamente e, pertanto, si è materializzato un c.d. errore tecnico, giacché questo -come noto- non consiste in una errata interpretazione della regola, ma in una applicazione sbagliata della stessa; considerato che l'errore tecnico commesso dall'arbitro ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara, le due squadre al momento si trovavano sul risultato parziale di 1-9, e la stessa va conseguentemente annullata e ripetuta; visto l'articolo 10 comma 5 lettera c) del C.G.S.; DELIBERA 1) annullare la gara in epigrafe e disporre la ripetizione; 2) rimettere gli atti al Comitato Regionale Calabria in sede, per quanto di competenza.