C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/10/2020 – Delibera – Gara del 3/10/2020 PLATANIA CALCIO – PINO DONATO TAVERNA

 

Gara del 3/10/2020 PLATANIA CALCIO - PINO DONATO TAVERNA

Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.35 dell’8/10/2020; letto il reclamo fatto pervenire dalla società Platania Calcio con il quale ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Corigliano Salvatore, nato il 25.02.1990, non avente titolo in quanto squalificato per una gara per recidività in ammonizioni in merito alla gara Atletico Sellia Marina - San Mauro Marchesato del 01.03.2020 (s.s.2019/2020); rilevato che con provvedimento pubblicato nel C.U. n.135 del 05.3.2020 il giocatore Corigliano Salvatore, nato il 25.02.1990, tesserato con la società Atletico Sellia Marina veniva squalificato per una gara per recidività in ammonizioni a seguito del provvedimento relativo alla disputa della gara Atletico Sellia Marina - San Mauro Marchesato del 01.03.2020; che la materia avente come oggetto esecuzione delle sanzioni è disciplinato dall'art. 21 del C.G.S. e che a norma del del detto articolo il giocatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; che, tuttavia, le squalifiche che non possono essere scontate in tutto in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate o nelle stagioni successive e qualora abbia cambiato la società o la categoria di appartenenza la squalifica è scontata per la residua giornata in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o categoria; ritenuto, pertanto, che quanto sostenuto dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Corigliano Salvatore non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara di cui in narrativa non avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale nella stagione sportiva 2019/2020 con provvedimento pubblicato sul C.U. n.135 del 05.03.2020; visti gli artt. 9 e 10 del C.G.S.; delibera 1) Infliggere alla società PINO DONATO TAVERNA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3; 2) squalificare per UNA giornata effettiva di gara il giocatore CORIGLIANO Salvatore (Pol. Pino Donato Taverna); 3) inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale PULEO Sebastiano della società Pino Donato Taverna, in quanto firmatario della distinta di gara, fino al 25.11.2020 per aver consentito la partecipazione alla gara di giocatore non avente titolo; 4) accreditare sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

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