C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 07 del 03/08/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di: -il sig. PAPALUCA Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Melicucco, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2017/2018 nonchè dell’art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della propria società con il sig. Sufra Nicola Annibale, allenatore di 3^ categoria, un accordo economico superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula; -la società A.S.D. ATLETICO MELICUCCO (matricola 947814) ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante e dal proprio tecnico. Deferimento Procura Federale Prot. 580/765 pf 19 20 GC/LDF/ac DEL 13 Luglio 2020.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di:

-il sig. PAPALUCA Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Melicucco, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2017/2018 nonchè dell’art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della propria società con il sig. Sufra Nicola Annibale, allenatore di 3^ categoria, un accordo economico superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula; -la società A.S.D. ATLETICO MELICUCCO (matricola 947814) ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante e dal proprio tecnico. Deferimento Procura Federale Prot. 580/765 pf 19 20 GC/LDF/ac DEL 13 Luglio 2020.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale F.F. ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti del procedimento n. 765/pfi/2019-2020 avente ad oggetto: “Superamento dei massimali previsti quale premio di tesseramento per la conduzione di squadra partecipante al campionato di 2^ ctg da parte del tecnico Sufra Nicola Annibale - e della Soc. Atletico Melicucco per la stagione sportiva 2017-18”; Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 16 gennaio 2020 al n. 765pf 19 20. atteso che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. trasmissione atti alla Procura Federale da parte del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 21/12/2019 (prot. n. 8117/8 del 27/12/2019); 2. Atti vertenza n. 186/89 del Collegio Arbitrale, di cui al C.U. n. 5 Stagione Sportiva 2018/2019; 3. C.U. n. 1 L.N.D. del 01/07/2017; 4. Scheda tesseramento federale del Tecnico Sig. Sufra Nicola Annibale; 5. Scheda AS400 della società A.S.D. Atletico Melicucco; 5. Scheda AS400 della società A.S.D. Atletico Melicucco; ritenuto che la società A.S.D. Atletico Melicucco ha partecipato nella s.s. 2017/2018 al campionato Giovanissimi – Under 15 – ed Esordienti organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria; considerato che nell’ambito del procedimento conclusosi con il lodo 186/89. il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha accertato che per la stagione sportiva 2017/2018 il sig. Sufra Nicola Annibale e la società A.S.D. Atletico Melicucco avevano sottoscritto un accordo economico con il quale la società riconosceva all’allenatore un premio di tesseramento pari a € 3.000,00 per l’attività di responsabile del settore giovanile nonché tecnico della squadra militante nel campionato Giovanissimi – Under 15 ed Esordienti della stessa società; atteso che con nota del 21/12/2019 il Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza proposta dal tecnico sig. Sufra Nicola Annibale nei confronti della società A.S.D. Atletico Melicucco inerente il mancato pagamento dei compensi pattuiti per la s.s. 2017/18 segnalando che le parti nell’accordo economico sottoscritto avevano superato i massimali previsti dall’intesa tra L.N.D. ed A.I.A.C; verificato che il sig. Sufra Nicola Annibale, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di 3^ Categoria cod. 27.266, risulta effettivamente tesserato nella stagione 2017/2018 a favore della società A.S.D. Atletico Melicucco; rilevato che il C.U. n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2017/2018 al punto 14) lettera a. testualmente recita “Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2017-2018 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: Allenatore “squadre minori” € 2.500,00; visto l’art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. che espressamente disciplina l’attività degli allenatori dilettanti prevedendo che “Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le Società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio”. ritenuto pertanto provato che la società A.S.D. Atletico Melicucco, a mezzo del suo presidente sig. Papaluca Antonio, ed il tecnico sig. Sufra Nicola Annibale in data 25.10.2017 avevano sottoscritto un accordo economico che prevedeva un premio di tesseramento annuo di € 3.000,00 in violazione del massimale di € 2.500,00 previsto dalla intesa sottoscritta tra L.N.D. e AIAC e di cui al richiamato C.U. n. 1 della L.N.D. relativo alla stagione sportiva 2017/2018; atteso che come stabilito dal C.U. n. 29 del 10/09/2019 pubblicato dalla L.N.D. – C.R. Calabria la società A.S.D. Atletico Melicucco (matricola 947814) risulta inattiva ma comunque tuttora affiliata alla F.I.G.C. e pertanto sottoposta all’obbligo del rispetto dell’Ordinamento sportivo; ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano dei comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dai soggetti di seguito indicati:

Ø sig. PAPALUCA Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Melicucco, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2017/2018 nonchè dell’art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della propria società con il sig. Sufra Nicola Annibale, allenatore di 3^ categoria, un accordo economico superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula; Ø sig. SUFRA Nicola Annibale, allenatore di 3^ categoria Cod. 27.266 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico nonché all’art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e di quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2017/2018, per aver pattuito con la società A.S.D. Atletico Melicucco, per la conduzione delle squadre militanti nei campionati Giovanissimi ed Esordienti, un accordo economico superiore ai massimali previsti dalle norme vigenti al momento della stipula; Ø A.S.D. ATLETICO MELICUCCO (matricola 947814) ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante e dal proprio tecnico; vista la comunicazione conclusione indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente ricevuta dagli stessi; verificato che nessuna attività difensiva veniva svolta dagli soggetti incolpati; considerato che per le violazioni ascritte al sig. Sufra Nicola Annibale si provvede con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano; visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; HANNO DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: Ø il sig. PAPALUCA Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Melicucco, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2017/2018 nonchè dell’art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della propria società con il sig. Sufra Nicola Annibale, allenatore di 3^ categoria, un accordo economico superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula; Ø la società A.S.D. ATLETICO MELICUCCO (matricola 947814) ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante e dal proprio tecnico; IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 30 luglio 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta: - per la società A.S.D. ATLETICO MELICUCCO l’ammenda di 300,00; - per PAPALUCA ANTONIO l’inibizione per mesi (3). I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; Preso atto che la società A.S.D. Atletico Meliccuco è stata dichiarata inattiva dal 10.09.2019 (CU nr.29); P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale: irroga a PAPALUCA Antonio l’inibizione per MESI TRE (3); dichiara non luogo a procedere nei confronti della società A.S.D. ATLETICO MELICUCCO (matricola 947814) poiché inattiva dal 10.09.2019.

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