C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 21/10/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: – MOLINARI Leonardo, direttore generale e rappresentante legale con poteri di firma, all’epoca dei fatti, della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) per aver sottoscritto in data 25.10.2018 con Andreoli Angelo (allenatore professionista seconda categoria – codice 47.847) per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza regione Calabria un accordo economico per complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese, su modello errato ovvero accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti anziché accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori professionisti, contenente la previsione di rimborsi spese non dovute agli allenatori professionisti in quanto nei compensi dovuti agli Allenatori Professionisti, incaricati nelle società dilettantistiche, il rimborso spese è ricompreso nel premio di tesseramento. – società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI (già F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte ascritte rispettivamente al direttore generale con poteri di firma, all’epoca dei fatti Molinari Leonardo ed all’allenatore Andreoli Angelo. Deferimento Procura Federale Prot. 3636/1061 pf 19 20 GC/LDF/AS DEL 23 settembre 2020.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di:

- MOLINARI Leonardo, direttore generale e rappresentante legale con poteri di firma, all’epoca dei fatti, della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) per aver sottoscritto in data 25.10.2018 con Andreoli Angelo (allenatore professionista seconda categoria – codice 47.847) per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza regione Calabria un accordo economico per complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese, su modello errato ovvero accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti anziché accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori professionisti, contenente la previsione di rimborsi spese non dovute agli allenatori professionisti in quanto nei compensi dovuti agli Allenatori Professionisti, incaricati nelle società dilettantistiche, il rimborso spese è ricompreso nel premio di tesseramento. - società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI (già F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte ascritte rispettivamente al direttore generale con poteri di firma, all’epoca dei fatti Molinari Leonardo ed all’allenatore Andreoli Angelo. Deferimento Procura Federale Prot. 3636/1061 pf 19 20 GC/LDF/AS DEL 23 settembre 2020.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1061 pf 2019/2020, avente ad oggetto: “ Indebita richiesta da parte dell’allenatore professionista di 2° categoria al Collegio Arbitrale c/o la LND in danno della ASD ACRI per rimborso spese per un ammontare di € 5.227,00 non previsti per gli allenatori professionisti essendo ricompresi nel premio di addestramento ed uso di modulo errato, in quanto depositato quello previsto per allenatori dilettanti, e non per allenatori professionisti che operano per Società dilettantistiche”. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 09.06.2020 al n.1061 pf 19-20; vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 04.08.2020 trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini, tra i quali Angelo Andreoli ha presentato memoria con pec tramite il difensore nominato Avv. Salvatore Romeo, in data 29.08.2020, mentre gli altri indagati Molinari Leonardo e società A.S.D. F.C. CALCIO ACRF non hanno presentato memorie né hanno chiesto di essere sentiti; rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: A) Nota-denuncia dell’11.03.2020 (prot.11.941 Procura Federale del 25.03.2020) trasmessa alla Procura Federale dal Collegio Arbitrale presso LND con allegati gli atti relativi al lodo arbitrale ivi compresi l’accordo economico ANDREOLI Angelo/ A.S.D. F.C. CALCIO ACRI sottoscritto il 25.10.2018 (Euro 9.000,00 oltre rimborso spese) per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza Calabria , richiesta tesseramento Settore Tecnico Figc / A.S.D. F.C. CALCIO ACRI del 25.10.2018 ( allenatore campionato Eccellenza Comitato Regionale Calabria ), tabulato del Settore Tecnico Figc relativo al tecnico Angelo Andreoli (allenatore professionista seconda categoria - codice 47.847 ) ed il lodo arbitrale (ricorso 54/90) reso il 12.12.2019 (C.U. n.6/2019) (doc.2) ; B) Interrogazione AS400 società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI stagione sportiva 2019/2020 (doc. 3); C) Interrogazione dirigenti e tesserati AS400 società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI stagione sportiva 2018/2019 (doc. 4); D) Interrogazione AS400 MOLINARI Leonardo società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI stagione sportiva 2018/2019 (doc. 5); E) C.U. LND n. 1 punto 14 Allenatori stagione sportiva 2018/2019 del 01.07.2018 (doc.6); ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che nel corso della stagione sportiva 2018/2019 Angelo Andreoli (tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico – allenatore professionista seconda categoria - codice 47.847 ) sottoscriveva in data 25.10.2018 con la società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. (ora A.S.D. F.C. CALCIO ACRI) , rappresentata dal Direttore Generale con poteri di firma Molinari Leonardo, un accordo economico per complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza Regione Calabria. Rilevato che detto accordo risulta sottoscritto su modello errato ovvero accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti anziché accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori professionisti, contravvenendo a quanto stabilito dal C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2018 al punto 14 Allenatori stagione sportiva 2018/2019; rilevato, altresì, che successivamente, a seguito del mancato pagamento da parte della società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. (ora A.S.D. F.C. CALCIO ACRI) del saldo reclamato di Euro 7.500,00 (avendo ricevuto euro 1.500,00 a fronte di euro 9.000,00 pattuiti per premio di tesseramento) oltre Euro 5.227,20 per rimborso spese, il tecnico Angelo Andreoli adiva il Collegio Arbitrale LND allegando nel ricorso, conclusosi con lodo arbitrale del 12.12.2019, l’accordo sottoscritto. Il Collegio Arbitrale emanava il lodo, accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando l’obbligo della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI a corrispondere all’Andreoli la somma complessiva di Euro 7.510.00 ( premio tesseramento ed interessi equitativamente calcolati) , dichiarando non dovuto il rimborso spese in quanto nei compensi dovuti agli Allenatori Professionisti, incaricati nelle società dilettantistiche, il rimborso spese è ricompreso nel premio di tesseramento e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per le somme indebite richieste relative a rimborsi spese non dovute agli allenatori professionisti nonché per aver stipulato e firmato un accordo economico oneroso per allenatori dilettanti e non per allenatori professionisti operanti in società dilettantistiche; rilevato, altresì, che le argomentazioni di cui alla memoria del tecnico Andreoli Angelo inviata tramite il difensore nominato Avv. Salvatore ROMEO con pec del 29.08.2020 non possono essere condivise essendo inidonee ad escludere la responsabilità degli indagati per le violazioni contestate ed accertate; ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere da: - MOLINARI Leonardo, direttore generale e rappresentante legale con poteri di firma, all’epoca dei fatti, della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI ha violato l’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) per aver sottoscritto in data 25.10.2018 con Andreoli (allenatore professionista seconda categoria – codice 47.847) per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza regione Calabria un accordo economico per complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese, su modello errato ovvero accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti anziché accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori professionisti, contenente la previsione di rimborsi spese non dovute agli allenatori professionisti in quanto nei compensi dovuti agli Allenatori Professionisti, incaricati nelle società dilettantistiche, il rimborso spese è ricompreso nel premio di tesseramento. ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 , del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI (già F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D) per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al direttore generale con poteri di firma, all’epoca dei fatti Leonardo Molinari ed all’allenatore Angelo Andreoli; considerato che per quanto concerne le violazioni poste in essere da Angelo Andreoli (allenatore professionista seconda categoria - codice 47.847) [violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) e l'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) perché nella stagione sportiva 2018/2019 sottoscriveva in data 25.10.2018 con la società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. (ora A.S.D. F.C. CALCIO ACRI), per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza regione Calabria un accordo economico per complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese, su modello errato ovvero accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti anziché accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori professionisti e per aver richiesto successivamente in sede di ricorso dinanzi al Collegio Arbitrale LND somme indebite relative a rimborsi spese non dovute agli allenatori professionisti in quanto nei compensi dovuti agli Allenatori Professionisti, incaricati nelle società dilettantistiche, il rimborso spese è ricompreso nel premio di tesseramento] si provvede con autonomo atto al deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Figc; . per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Tullio Cristaudo, HANNO DEFERITO Innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: - MOLINARI Leonardo, direttore generale e rappresentante legale con poteri di firma, all’epoca dei fatti, della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) per aver sottoscritto in data 25.10.2018 con il sig. ANDREOLI Angelo (allenatore professionista seconda categoria – codice 47.847) per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza regione Calabria un accordo economico per complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese, su modello errato ovvero accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti anziché accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori professionisti, contenente la previsione di rimborsi spese non dovute agli allenatori professionisti in quanto nei compensi dovuti agli Allenatori Professionisti, incaricati nelle società dilettantistiche, il rimborso spese è ricompreso nel premio di tesseramento. - la società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI (già F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte ascritte rispettivamente al direttore generale con poteri di firma, all’epoca dei fatti MOLINARI Leonardo ed all’allenatore ANDREOLI Angelo. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 19 ottobre 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco Nessuno è comparso per i deferiti LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta: - per Molinari Leonardo l’inibizione per mesi tre - per la società A.S.D. F.C. CALCIO l’ammenda di € 500 I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e delle risultanze del dibattimento irroga: - per Molinari Leonardo l’inibizione per mesi 3 a decorrere dal 25 febbraio 2021 data di consumazione di precedente inibizione; - per la società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI l’ammenda di € 500,00.

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