C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 27/10/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: – il sig. ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Cotronei 1994, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 40 comma 1 e 2 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per aver consentito e/o comunque non impedito al sig. Germano Antonio, Tecnico abilitato ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C. già tesserato per la medesima stagione sportiva per la società A.S.D. Cassano Sybaris, di svolgere attività tecnica a favore della propria società tentando di aggirare la normativa di settore attraverso il tesseramento dello stesso con la qualifica di dirigente-massaggiatore; – la società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere da soggetti con la stessa tesserati e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di:

- il sig. ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Cotronei 1994, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 40 comma 1 e 2 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per aver consentito e/o comunque non impedito al sig. Germano Antonio, Tecnico abilitato ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C. già tesserato per la medesima stagione sportiva per la società A.S.D. Cassano Sybaris, di svolgere attività tecnica a favore della propria società tentando di aggirare la normativa di settore attraverso il tesseramento dello stesso con la qualifica di dirigente-massaggiatore; - la società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere da soggetti con la stessa tesserati e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale F.F. ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti del procedimento n. 972/pfi/2019-2020 avente ad oggetto: “Doppia attività svolta dal tecnico Germano Antonio allenatore di base cod. 47405 – il quale, tesserato per la “Soc. Cassano Sybaris” e dimessosi successivamente il 28.08.19, presterebbe la propria collaborazione a favore della “Soc. ASD Cotronei 1994” come allenatore. Da un esame del sistema AS400 il tecnico Germano Antonio risulta svolgere le funzioni di dirigente massaggiatore (10652-10875)”; Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 10 marzo 2020 al n. 972/pf19-20 atteso che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. Lettera di incarico prot. 11829/972pf 19-20 GC/LDF/ac; 2. Copia e-mail del 18/02/2020 trasmessa dalla Segreteria del Settore Tecnico F.I.G.C. alla Procura Federale;

3. Copia e-mail del 20/02/2020 trasmessa dalla Segreteria del Settore Tecnico F.I.G.C. alla Procura Federale: 4. Lista di gara relativa alla partita A.S.D. Cassano – A.S.D. Trebisacce; 5. Lista gara della società Cotronei 1994; 6. Foglio censimento della Società A.S.D. Cotronei 1994 relativo alla stagione sportiva 2019/2020 7. Foglio censimento della Società A.S.D. Cassano Sybaris relativo alla Stagione Sportiva 2019 - 2020; 8. Audizione del sig. Germano Antonio del 29.06.2020 9. Copia accordo del sig. Germano Antonio con la Società A.S.D. Cassano Sybaris; 10. Modulo esonero dalla Società A.S.D. Cassano Sybaris del 27 agosto 2019; 11. Modulo dimissioni del sig. Germano Antonio del 28.08.2020; 12. Copie distinte della società A.S.D. Cotronei 1994; 13. Scheda AS400 della società A.S.D. Cassano Sybaris; 14. Scheda AS400 relativa al sig. Germano Antonio; 15. Scheda AS400relativa alla società A.S.D. Cotronei 1994; 16. Copia e-mail del 03.02.2020 inviata dall’Ufficio Tesseramento L.N.D. – C.R. Calabria al Settore Tecnico F.I.G.C.; atteso che in data 18 febbraio 2020 la Segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C. trasmetteva alla Procura Federale .F.I.G.C. la mail inviata il 17.02.2020 dal sig. Nicola Russo con la quale segnalava la posizione del tecnico sig. Germano Antonio che già tesserato nella Stagione 2019-2020 con la Società A.S.D. Cassano Sybaris e successivamente esonerato, avrebbe svolto nella medesima stagione sportiva il ruolo di allenatore a favore della società A.S.D. Cotronei 1994 nella gara Reggio Mediterranea – A.S.D. Cotronei 1994 disputata il 09 febbraio 2020 in assenza di regolare tesseramento; svolta l’attività di indagine; audito dal collaboratore della Procura Federale il sig. Germano Antonio affermava di “essere stato tesserato, come allenatore, nella Stagione Sportiva 2019-2020 con la Società Cassano Sybaris ma di aver partecipato solo alla gara di coppa Italia Cassano – Trebisacce e di essere stato esonerato il 27 agosto 2019 e successivamente, il 28 agosto 2019, di aver dato le dimissioni prima dell’inizio del campionato per ritenersi libero di poter andare in altra Società” dichiarava altresì “di essere stato contattato a febbraio 2020 dalla Società del Cotronei che non è riuscita a tesserarlo immediatamente forse per problemi societari in quanto avevano già esonerato due allenatori…… di non ricordare il giorno preciso del suo tesseramento ma di poter confermare di aver allenato la Società del Cotronei la settimana della gara Gallico – Cotronei a fine febbraio e di aver giocato la successiva gara in casa con la Morrone e poi di essersi fermato per la pandemia……… di non aver partecipato alla gara Reggio Mediterranea – Cotronei del 9 febbraio 2020, ma presente in tribuna quel giorno per vedere semplicemente la squadra giocare……. smentire categoricamente di aver allenato la squadra del Cotronei prima del suo tesseramento”; verificato che il sig. Germano Antonio, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base cod. 47405, risulta tesserato nella stagione 2019/2020 quale tecnico responsabile della prima squadra della società A.S.D. Cassano Sybaris in data 22/08/2019 ed esonerato in 27.08.2019 con successive dimissioni sottoscritte in data 28/08/2019; verificato che il sig. Germano Antonio, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base cod. 47405, seppur già tesserato nella stagione 2019/2020 quale tecnico responsabile della prima squadra della società A.S.D. Cassano Sybaris in data 22/08/2019 ed esonerato in data 27.08.2019 risulta tesserato quale Dirigente -massaggiatore della società ASD Cotronei 1994 dal 17/02/2020; visto l’art. 40, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico della F.I.G.C che disciplina l’attività degli allenatori prevedendo che “I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse….” e che nel successivo comma 2 testualmente recita “Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi”; ritenuto pertanto provata la violazione del Regolamento del Settore Tecnico da parte del sig. Germano Antonio nonché la violazione della normativa federale da parte della società A.S.D. Cotronei 1994; ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano dei comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dai soggetti di seguito indicati: Ø sig. ALESSIO Orlando, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Cotronei 1994, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 40 comma 1 e 2 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per aver consentito e/o comunque non impedito al sig. Germano Antonio, Tecnico abilitato ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C. già tesserato per la medesima stagione sportiva per la società A.S.D. Cassano Sybaris, di svolgere attività tecnica a favore della propria società tentando di aggirare la normativa di settore attraverso il tesseramento dello stesso con la qualifica di dirigente-massaggiatore; Ø sig. GERMANO Antonio, allenatore di base Cod. 47405 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 1 e 2, e 35 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per aver svolto nella medesima stagione sportiva attività per più di una società seppure con mansioni diverse e per non avere richiesto la sospensione volontaria, consentendo e/o comunque non impedendo alla società A.S.D. Cotronei 1994 di aggirare la normativa di settore attraverso il tesseramento dello stesso con la qualifica di dirigente-massaggiatore; Ø società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere da soggetti con la stessa tesserati e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

Ø vista la comunicazione conclusione indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente ricevuta dagli stessi; considerato che per la violazione ascritta al sig. Germano Antonio, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, si provvede con autonomo atto di deferimento dinanzi alla competente Commissione Disciplinare per il Settore Tecnico; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano; visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, HANNO DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale – sez. disciplinare - presso la L.N.D. - Comitato Regionale Calabria: Ø il sig. ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Cotronei 1994, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 40 comma 1 e 2 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per aver consentito e/o comunque non impedito al sig. Germano Antonio, Tecnico abilitato ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C. già tesserato per la medesima stagione sportiva per la società A.S.D. Cassano Sybaris, di svolgere attività tecnica a favore della propria società tentando di aggirare la normativa di settore attraverso il tesseramento dello stesso con la qualifica di dirigente-massaggiatore; Ø la società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere da soggetti con la stessa tesserati e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 26 ottobre 2020 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: - il sostituto Procuratore Federale avv. Nicola Monaco; - il sig. Alessio Orlando, già Presidente della Società A.S.D. Cotronei 1994. Prima dell’inizio del dibattimento le parti dichiarano di aver proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art.127 C.G.S.,come da verbale da entrambe sottoscritto che si produce. - per il Sig. Alessio Orlando l’inibizione di mesi TRE da ridursi a mesi DUE ; - per la società A.S.D. Cotronei 1994, l’ammenda di € 450,00, da ridursi ad € 300,00. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. -Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo cui gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura; -visto l’art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 127 C.G.S.; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga: - al Sig. Alessio ORLANDO l’inibizione di mesi DUE; -alla Società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) l’ammenda di € 300,00 (trecento/00), che,ai sensi dell’art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.127 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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