C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 16/10/2020 – Delibera – A.S.D SPINETE – Avverso POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE PASQUALONE ANDREA DELLA SOCIETÀ A.S.D. QUARTIERE CAMPOBASSO NORD) (Gara QUARTIERE CAMPOBBASO NORD –SPINETE DEL 19.09.2020 – CAMPIONATO PROMOZIONE)

A.S.D SPINETE – Avverso POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE PASQUALONE ANDREA DELLA SOCIETÀ A.S.D. QUARTIERE CAMPOBASSO NORD) (Gara QUARTIERE CAMPOBBASO NORD –SPINETE DEL 19.09.2020 – CAMPIONATO PROMOZIONE)

 La Corte Sportiva di Appello, -letto il reclamo proposto dalla società A.S.D. Spinete Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato nel C.U. n. 18 del 24 settembre 2019, inerente la gara del campionato di promozione, disputata in data 19 settembre 2020 tra la società Ass. Quartiere Campobasso Nord e A.D.S. Spinete, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da quest’ultima società avverso la posizione irregolare del calciatore Pasqualone Andrea della compagnie antagonista; -visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue. Il Giudice Sportivo Territoriale rilevava che il preannuncio di reclamo trasmesso dalla ricorrente alla società Ass. Quartiere Campobasso Nord non rispettava le modalità di invio delineate dall’art. 67 co. 1 C.G.S., consistenti nella trasmissione a mezzo posta elettronica certificata. Evidenziava altresì che il termine di entrata in vigore della norma sopra richiamata era stata differita al 1° luglio 2021 a mente dell’art. 142, co. 3 C.G.S., così come modificato con decisione riportata nel C.U. 20/A del 20.5.2020, di conseguenza era applicabile il previgente art. 38, co. 7, del vecchio C.G.S. che prevedeva tra le modalità di inoltro il telegramma, il fax e la posta elettronica certificata, escludendo in tal modo la raccomandata. Avverso il provvedimento del Giudice di prime cure è insorta la società A.D.S. Spinete calcio affidandosi ad un unico motivo di reclamo, con il quale evidenzia che la raccomandata è da considerare equipollente agli altri mezzi di comunicazioni e di conseguenza il ricorso era ammissibile; nel merito, conclude chiedendo che, accertata la posizione irregolare del calciatore Pasqualone Andrea, fosse inflitta la perdita della gara per 0-2. Il reclamo innanzi a questa Corte territoriale, seppur supportato da elementi di fondatezza [la raccomandata e la pec sono equivalenti ex art 48, comma 2, Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs 7 marzo 2005. N. 82)], è inammissibile. A mente dell’art 76 del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, il reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello e trasmesso alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare e, in caso di mancato deposito nei termini, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare (così il terzo comma). La decisione del G.S.T. è stata pubblicata nel C.U. del 24 settembre 2020, mentre il reclamo è stato inviato a mezzo p.e.c. il successivo giorno 30, oltre il termine di cui al richiamato art. 76 del C.G.S. per questi motivi dichiara inammissibile il reclamo; dispone acquisirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Motivazione contestuale

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