C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 20/02/2020 – Delibera – gara del 12/ 2/2020 MATRICE – SEPINO

gara del 12/ 2/2020 MATRICE – SEPINO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali, rileva che la società Sepino presentava all'arbitro una lista con dodici calciatori; nel corso dell'intervallo, il dirigente comunicava all'arbitro che cinque calciatori non potevano continuare la gara per infortunio e che non avrebbero usufruito dell'unica sostituzione possibile. A questo punto l'arbitro decretava la sospensione definitiva della gara in epigrafe. Osserva questo GST. La volontà di non usufruire di una sostituzione da parte della società Sepino può essere considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla prosecuzione della gara. Per tutti questi motivi, visti il Regolamento della Molise Cup di Prima Categoria 2019/2020 (pubblicata sul CU n. 13 della corrente s.s.) e gli artt. 53 e 73, comma 2 NOIF e 10 CGS D E C I D E 1) di infliggere alla società Sepino la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 6-0 maturato sul campo al momento della sospensione definitiva; 2) di escludere la medesima società dal prosieguo della competizione; 3) di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 200. Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

 

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