C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 87 del 29/02/2020 – Delibera – gara del 4/ 1/2020 AUDAX TORO – GIOVENTU CASTELNUOVO

gara del 4/ 1/2020 AUDAX TORO - GIOVENTU CASTELNUOVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, premesso che: - con propria decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 16 gennaio 2020 – pag. 2004 il GST dichiarava irricevibile il preannuncio di reclamo così come presentato dalla società Gioventù Castelnuovo per non avervi allegato copia della ricevuta di trasmissione del preannuncio medesimo alla società controparte Audax Toro; - la Corte Sportiva d’Appello presso il CR Molise, a seguito del reclamo proposto della società Gioventù Castelnuovo, ha rimesso gli atti al GST, invitandolo a decidere in merito (cfr. CU n. 81 del 21/02/2020 – pag. 2522); La gara si è disputata Sabato 4 gennaio 2020; il preannuncio di reclamo è stato trasmesso nei modi e depositato presso il CR Molise nei termini previsti dalla normativa federale vigente essendo stato inviato a mezzo fax alle ore 09:08 di martedì 7 gennaio 2020, primo giorno feriale successivo a quello di disputa della gara. Sempre Martedì 7 gennaio 2020, alle ore 13:07 il reclamo veniva inviato con raccomandata A/R alla società controparte ed alle 13:08 dello stesso giorno, sempre con raccomandata A/R, veniva trasmesso al CR Molise dove arrivava alle ore 11.30 di Giovedì 9 gennaio 2020. Osserva questo GST. Il caso di specie è regolato dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva, entrato in vigore il 17/06/2019. In particolare, dall’art. 49, che al comma 4 prevede che “I RICORSI E I RECLAMI, SOTTOSCRITTI DALLE PARTI O DAI LORO PROCURATORI, DEVONO ESSERE MOTIVATI NONCHÉ REDATTI IN MANIERA CHIARA E SINTETICA. SONO TRASMESSI AGLI ORGANI COMPETENTI CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 53. COPIA DELLA DICHIARAZIONE CON LA QUALE VIENE PREANNUNCIATO IL RICORSO O IL RECLAMO E COPIA DEL RICORSO O DEL RECLAMO STESSO, DEVE ESSERE INVIATA CONTESTUALMENTE ALL’EVENTUALE CONTROPARTE CON LE MEDESIME MODALITÀ…”, dall’art. 67, che al comma 1 prevede che "IL RICORSO DEVE ESSERE PREANNUNCIATO CON DICHIARAZIONE DEPOSITATA UNITAMENTE AL CONTRIBUTO, A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, PRESSO LA SEGRETERIA DEL G.S. E TRASMESSA AD OPERA DELLA RICORRENTE ALLA CONTROPARTE, ENTRO LE H 24:00 DEL GIORNO FERIALE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È SVOLTA LA GARA ALLA QUALE SI RIFERISCE", dal comma 2 del medesimo articolo che stabilisce che “IL RICORSO DEVE ESSERE DEPOSITATO, A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, PRESSO LA SEGRETERIA DEL G.S. E TRASMESSA AD OPERA DELLA RICORRENTE ALLA CONTROPARTE, ENTRO 3 GIORNI FERIALI DA QUELLO IN CUI SI È SVOLTA LA GARA” e dall'art. 142, che al comma 3, prevede che per le società non professionistiche le nuove modalità di comunicazione degli atti (di cui all’art.53 CGS) entrano in vigore a partire dal 1º luglio 2020 e che, sino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti e cioè quelle previste dall’art. 38, comma 7 del CGS in vigore fino al 17/06/2019. Il nuovo CGS prevede espressamente che la società controparte sia messa a conoscenza della volontà della reclamante di presentare reclamo sin dal momento del suo preannuncio (cit. artt. 49, comma 4 e 67, comma 1), obbligando la società istante a trasmettere alla società controparte copia del preannuncio di reclamo. Agli atti, invece, non risulta alcuna documentazione comprovante la trasmissione a mezzo PEC, FAX o Raccomandata A.R. del preannuncio di reclamo alla società Audax Toro da parte della società Gioventù Castelnuovo, che ha disatteso al disposto del citato art. 67 C.G.S. Per tutti questi motivi, D E C I D E 1) di dichiarare inammissibile il reclamo così come proposto dalla società Gioventù Castelnuovo per le ragioni meglio espresse in premessa; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo: Audax Toro – Gioventù Castelnuovo 6 - 1; 3) di addebitare la tassa ricorso sul conto campionato della società Gioventù Castelnuovo giacente presso il CR Molise (ex art. 48, comma 2 CGS).

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