F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 200/CSA pubblicata il 14 Marzo 2022 – Sig. Leonardo Benedetti

Decisione n. 200/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 218/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice-Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 218/CSA/2021-2022, proposto dal sig. Leonardo Benedetti,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 229 dell’01.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.03.2022, il Cons. Nicola Durante e udito l’Avv. Serena Angileri, per delega dell’Avv. Cesare Di Cintio, per il sig.  Leonardo Benedetti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamo ha per oggetto la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore della Imolese Calcio 1919 sig. Leonardo Benedetti, in relazione alla gara Pistoiese-Imolese del 27.02.2022, terminata 3-0, così motivata: “A) per una gara di squalifica effettiva per recidività in ammonizione; B) per due gare di squalifica effettiva per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva in tackle all’altezza dei piedi–caviglie, con la possibilità di contendergli il pallone, ma usando una vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (supplemento arbitrale)”.

Il reclamante chiede la riduzione della sanzione comminata con riferimento al capo B), da 2 (due) ad 1 (una) giornata di squalifica e, di risulta, la riduzione della sanzione cumulativamente comminata, da 3 (tre) a 2 (due) giornate di squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo espone innanzitutto che “il comportamento tenuto dal calciatore Benedetti non possa configurare una condotta violenta, [come] risulta peraltro evidente anche dal tenore di quanto refertato dal Direttore di Gara. Trattasi infatti di condotta che non è stata posta in essere dal calciatore con l’intenzione e la volontà di arrecare danno all’avversario, quanto piuttosto semplicemente di un comportamento scomposto, caratterizzato semmai da eccesso di agonismo sportivo durante una chiara ed espressa azione di gioco”.

La doglianza non merita accoglimento.

Invero, che nella fattispecie trattasi di “comportamento scomposto caratterizzato semmai da eccesso di agonismo sportivo durante una chiara ed espressa azione di gioco” è elemento già considerato dal Giudice Sportivo, che ha qualificato l’illecito come condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S., anziché come condotta violenta ex art. 38 C.G.S., pur potendone sussistere in astratto i presupposti.

Eguale sorte deve poi subire anche il motivo di censura, dove si lamenta la mancata considerazione delle circostanze attenuanti consistenti nel fatto che “la zona del corpo attinta dalla condotta del Benedetti – piedi/caviglie – è strettamente legata alla contesa della palla medesima” e nel fatto che “il Benedetti perdeva il controllo del proprio corpo (come specificato dallo stesso Direttore di Gara), ragione per cui sarebbe risultato impossibile per il calciatore evitare che il proprio avversario non finisse a terra”.

Tali modalità della condotta non rientrano infatti in nessuna delle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 13 C.G.S. né di cui al comma 2, denotando anzi una grave negligenza che giustifica l’applicazione della sanzione irrogata, a carico di un soggetto per altro già recidivo.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                      Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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