C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 04 del 09/07/2021 – Delibera – RECLAMO n° 3 della Società CS LAZZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 49 del 29.10.2020 (squalifica calciatore Belluno Giuseppe per TRE GARE effettive)
RECLAMO n° 3 della Società CS LAZZARO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 49 del 29.10.2020 (squalifica calciatore Belluno Giuseppe per TRE GARE effettive)
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il calciatore Belluno Giuseppe con la squalifica per tre giornate di gara per aver colpito con un pugno un avversario. Sostiene il Lazzaro che il proprio tesserato sia stato vittima di un’aggressione e che non abbia assolutamente colpito l’avversario. Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso vengono smentite dal rapporto dell’arbitro che fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ai sensi dell’art. 61 C.G.S. Tenuto conto della gravità dei fatti, appare tuttavia conforme a giustizia ridurre la sanzione a due giornate di squalifica per ricondurla ad equità. P.Q.M. • in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica a due giornate di gara; • dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.
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