C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 22/02/2022 – Delibera – RECLAMO N. 16 della Società P.S.G. CALABRIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.50 del 3.2.2022 (Squalifica calciatore MURACA Antonio fino al 30.9.2024; squalifica calciatore GALLO Giuseppe fino al 30.6.2022, punizione sportiva perdita sportiva gara campionato di Seconda Categoria P.S.G. Calabria – Biancoverdi Raffaele del 29.01.2022 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 50,00)
RECLAMO N. 16 della Società P.S.G. CALABRIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.50 del 3.2.2022 (Squalifica calciatore MURACA Antonio fino al 30.9.2024; squalifica calciatore GALLO Giuseppe fino al 30.6.2022, punizione sportiva perdita sportiva gara campionato di Seconda Categoria P.S.G. Calabria – Biancoverdi Raffaele del 29.01.2022 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 50,00)
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Rappresentante della Società reclamante; RITENUTO - che secondo quanto risulta dal rapporto della gara PSG Calabria – ASD Biancoverdi Raffaele Spa, dopo la seconda rete della squadra ospite, al 25° del secondo tempo, il direttore di gara veniva accerchiato dai giocatori della PSG Calabria; - che, in quella circostanza, il calciatore Muraca Antonio rivolgeva al direttore di gara reiterate offese e minacce intimandogli di annullare la rete e, poi lo colpiva con un forte calcio alla gamba destra impedendogli di portare a compimento la direzione della gara, che lo stesso arbitro era costretto a sospendere definitivamente; - che nella medesima circostanza il calciatore Gallo Giuseppe colpiva l'arbitro con una forte spallata, fin quasi a fargli perdere l'equilibrio; - che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono congrue ed adeguate alla natura ed all'entità dei fatti accertati quanto alla punizione sportiva della perdita della gara, all'entità dell'ammenda comminata ed al comportamento di Muraca Antonio, mentre risultano eccessive in ordine ai fatti di cui si è reso protagonista Gallo Giuseppe; - che non appare necessaria alcuna indagine istruttoria, data la valenza di prova privilegiata che l'ordinamento sportivo conferisce al rapporto arbitrale P.Q.M. riduce la squalifica a carico del calciatore GALLO Giuseppe fino al 30 aprile 2022; conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
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