C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 22/02/2022 – Delibera – RECLAMO N. 17 della Società A.S.D. GALLICO CATONA F.C.2018 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.95 del 3.2.2022 (Punizione sportiva perdita della gara campionato di Eccellenza Scalea Calcio 1912 – Gallico Catona F.C. 2018 del 16.1.2022 con il punteggio di 0-3-; Penalizzazione di UN punto in classifica).
RECLAMO N. 17 della Società A.S.D. GALLICO CATONA F.C.2018
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.95 del 3.2.2022 (Punizione sportiva perdita della gara campionato di Eccellenza Scalea Calcio 1912 – Gallico Catona F.C. 2018 del 16.1.2022 con il punteggio di 0-3-; Penalizzazione di UN punto in classifica).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; OSSERVA 1.- Il Giudice Sportivo ha comminato a carico della A.S.D. Gallico Catona F.C. la punizione sportiva della perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica in base al referto arbitrale in cui veniva dato atto che la gara del 16.1.2022 del campionato di Eccellenza fra Scalea Calcio 1912 e Gallico Catona F.C. 2018 non aveva avuto inizio per la mancata presentazione della Società reclamante. 2.- Avverso la decisione predetta ha proposto reclamo la A.S.D. Gallico Catona F.C. 2018 chiedendone la riforma. Sostiene, in particolare, la Società reclamante che, alla data dell'incontro, vi erano n. 6 calciatori indisponibili per motivi legati al Covid-19 e per la precisione: N. 1 calciatore si trovava in regime di isolamento perché risultato positivo al Covid-19; N. 1 calciatore si trovava in regime di quarantena avendo avuto sintomatologia compatibile con l'infezione, dopo essere stato in contatto stretto con il suo compagno di squadra risultato positivo; N. 4 calciatori (i quali avevano completato il ciclo vaccinale ma erano contatti stretti ad alto rischio) si trovavano in regime di auto-sorveglianza per giorni 5, con obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, per come disposto dall'ASP di Reggio Calabria, con provvedimento prot. n. 4916/SO2022 del 15.1.2022. Concludeva, quindi, che i calciatori indisponibili erano complessivamente 6 (non potendo i quattro atleti in autosorveglianza privarsi dell'uso della mascherina durante la disputa della gara) e che, quindi, in base ai protocolli di prevenzione vigenti (che prevedono il rinvio della gara nel caso in cui i calciatori positivi al Covid-19 siano in numero superiore a 5) non esistevano le condizioni per fare luogo alla gara; 3.- Il reclamo non merita accoglimento. Invero, fermo che il provvedimento dell'ASP di Reggio Calabria prot. n. 4916/SO2022 del 15.1.2022 richiama precetti di carattere generale (di cui alla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P), appare necessario stabilire se, alla data della gara (16.1.2022),esistevano regole specifiche per l'attività sportiva. 4.- Il riferimento da prendere in considerazione è quello contenuto nelle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere aggiornato al 10 gennaio 2022. In forza del combinato disposto dell’art. 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dell’art. 1, comma 4, lettera c) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, a partire dal 10 gennaio 2022 diventa necessaria la certificazione verde c.d. “rafforzata” (di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b), c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), per la pratica di sport di squadra e di contatto anche all’aperto. Le disposizioni sopra richiamate, specificamente dettate per l'attività sportiva in epoca successiva alla circolare di cui alla Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021, prevedono quindi per i soggetti vaccinati la possibilità di praticare lo sport di squadra all'aperto. E non contemplano alcuna riserva per i soggetti, vaccinati e asintomatici, che siano venuti in contatto stretto con un positivo. Ciò non può che significare che per i contatti ad alto rischio è sì prescritta la sorveglianza attiva con obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni, ma solo in quei contesti in cui non viene effettuata attività sportiva. Né, nel silenzio delle disposizioni, sarebbe possibile procedere a interpretazioni estensive e ritenere che l'uso della mascherina debba essere imposta ai contatti ad alto rischio durante l'attività sportiva (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). Tale assetto normativo vigente alla data della gara (16.1.2022) trova conferma ermeneutica nella successiva Circolare del Ministero della Salute del 18.1.2022 che, nel recepire il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico del 14.1.2022, ha così individuato le misure da adottare in caso di presenza di un caso positivo all'interno del Gruppo Squadra, disponendo che “i contatti ad alto rischio (soggetti del Gruppo Squadra esposti all'interno del Gruppo o in ambito comunitario): test antigenico ogni giorno per almeno 5 giorni e obbligo di indossare la mascherina FFP2 in tutti i contesti in cui non viene effettuata attività sportiva. Il protocollo si applica indipendentemente dallo stato vaccinale. Deve, comunque, essere effettuato un test antigenico con esito negativo 4 ore prima della gara”. 5.- Nella descritta situazione non appare dubbio che i 4 calciatori pur essendo contatti stretti ad alto rischio avrebbero potuto disputare la gara del 16.1.2022 perché in possesso della certificazione verde. Per tali motivi non sussistevano le condizioni per fare luogo al rinvio della gara. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
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