C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 01/03/2022 – Delibera – RECLAMO N.22 della Società ACADEMY REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale – Attività Giovanile presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17/02/2022, con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: calciatore espulso dal campo Sig. Scordo Massimo squalifica per QUATTRO gare effettive per i fatti riportati nel suddetto comunicato;
RECLAMO N.22 della Società ACADEMY REGGIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale - Attività Giovanile presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17/02/2022, con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: calciatore espulso dal campo Sig. Scordo Massimo squalifica per QUATTRO gare effettive per i fatti riportati nel suddetto comunicato;
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali relativi all’incontro disputato ed il reclamo ritualmente proposto; ritenuto che il rapporto redatto dal direttore di gara è preciso nella descrizione dei fatti per come accaduti e non manifesta lacune che possano ingenerare dubbi e, pertanto, richiederne l’audizione; considerata, tuttavia, eccessiva la sanzione inflitta al calciatore Sig. Scordo Massimo rispetto alla natura ed entità dei fatti allo stesso ascritti, alla luce di precedenti decisioni in ordine ad analoghe fattispecie; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico di SCORDO Massimo a DUE giornate effettive di gara; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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