C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 09/03/2022 – Delibera – RECLAMO n.20 della Società C.F. CUS COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.27 del 10/02/2022 con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: calciatori espulsi dal campo: Sig. CARUSO Nicola squalifica per TRE gare, Sig. RUFFOLO Filippo fino al 30 AGOSTO 2022, Sig. CORRAO Alessandro fino al 9 AGOSTO 2022, Sig. OLIVETO Vincenzo fino al 9 GIUGNO 2022; calciatori non espulsi dal campo: Sig. CHIAPPETTA Luigi fino al 9 AGOSTO 2022, Sig. CORRAO Riccardo squalifica per QUATTRO gare effettive; allenatore: Sig. BRIA Piero fino al 28 FEBBRAIO 2022 per i fatti riportati nel suddetto comunicato;

RECLAMO n.20 della Società C.F. CUS COSENZA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.27 del 10/02/2022 con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: calciatori espulsi dal campo: Sig. CARUSO Nicola squalifica per TRE gare, Sig. RUFFOLO Filippo fino al 30 AGOSTO 2022, Sig. CORRAO Alessandro fino al 9 AGOSTO 2022, Sig. OLIVETO Vincenzo fino al 9 GIUGNO 2022; calciatori non espulsi dal campo: Sig. CHIAPPETTA Luigi fino al 9 AGOSTO 2022, Sig. CORRAO Riccardo squalifica per QUATTRO gare effettive; allenatore: Sig. BRIA Piero fino al 28 FEBBRAIO 2022 per i fatti riportati nel suddetto comunicato;

LA CORTE SPORTIVA D’ APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali relativi all’incontro disputato ed il reclamo ritualmente proposto; sentita la Società reclamante, e ascoltato il direttore di gara in data odierna mediante collegamento in videoconferenza, osserva quanto segue: All’esito dell’audizione del direttore di gara, che ha confermato integralmente il contenuto del proprio rapporto, la Corte ritiene di confermare integralmente le circostanze ed i fatti contenuti nel suddetto rapporto;

tuttavia, l’attenta analisi dei fatti, consente di ritenere giustificata una riduzione delle sanzioni inflitte ai calciatori della società reclamante e di revocare la sanzione inflitta al calciatore Sig. Chiappetta Luigi, squalificato fino al 9/8/2022, atteso che, all’esito dell’audizione della società reclamante,è emerso che il calciatore resosi responsabile del colpo alla nuca subito dall’Arbitro, seppur involontario, è stato il portiere Sig. Vincenzo Amendolara. P.Q.M. A parziale riforma dei provvedimenti inflitti dal Giudice Sportivo Territoriale: - revoca la squalifica inflitta al calciatore Sig. CHIAPPETTA Luigi; - riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. RUFFOLO Filippo fino al 30 GIUGNO 2022; - riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. CORRAO Alessandro fino al 9 GIUGNO 2022; - riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. OLIVETO Vincenzo fino al 30 APRILE 2022. Rinvia gli atti della gara al Giudice Sportivo di primo grado affinché si pronunci in ordine alla posizione del calciatore Sig. AMENDOLARA Vincenzo. Dispone, infine, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it