C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 09/03/2022 – Delibera – RECLAMO n.21 della Società P.S.G. CALABRIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.52 del 17/02/2022, con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: Punizione sportiva perdita della gara Campionato 2^ categoria Pernocari Calcio – P.S.G. Calabria del 12.2.2022 con il punteggio di 0 – 3; ammenda di € 100,00, squalifica calciatore espulso dal campo Sig. TALARICO Marco fino al 30 GIUGNO 2022; calciatori non espulsi dal campo: Sig. MURACA Saverio squalifica per QUATTRO gare effettive.

RECLAMO n.21 della Società P.S.G. CALABRIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.52 del 17/02/2022, con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: Punizione sportiva perdita della gara Campionato 2^ categoria Pernocari Calcio – P.S.G. Calabria del 12.2.2022 con il punteggio di 0 - 3; ammenda di € 100,00, squalifica calciatore espulso dal campo Sig. TALARICO Marco fino al 30 GIUGNO 2022; calciatori non espulsi dal campo: Sig. MURACA Saverio squalifica per QUATTRO gare effettive.

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE Esaminata la documentazione presente nel fascicolo del reclamo ritualmente proposto; Acquisite a verbale, nella seduta del 28/2/2022, le motivazioni a sostegno del reclamo della PSG Calabria per il tramite del proprio difensore, avv. De Grazia; Acquisite a verbale, in data odierna, le dichiarazioni, mediante audizione in videoconferenza, del Direttore di gara; Acquisita agli atti del fascicolo la relazione di servizio redatta dai Carabinieri della stazione di Rombiolo a firma del Vice Brigadiere Sig. Calagna Andrea, inviata a mezzo PEC in data 05/03/2022. OSSERVA Alla odierna seduta il Direttore di gara, ha confermato il contenuto del rapporto di gara, ivi compreso il suo supplemento. Ciò nonostante, un approfondito ed analitico esame di tutta quanta la documentazione acquisita, ed, in particolare, delle dichiarazioni del Direttore di gara e della relazione dei Carabinieri intervenuti sul posto, ha consentito di accertare l’assenza di quegli elementi che, oggettivamente, devono indurre il Direttore di gara a decretare la sospensione della partita. Difatti, all’isolato tentativo di aggressione del calciatore della Società reclamante, Sig. Talarico Marco, non ha fatto seguito alcun comportamento offensivo, violento o semplicemente irriguardoso nei confronti del Direttore di gara da parte degli altri calciatori della Società reclamante, circostanza, questa, confermata anche ai Carabinieri intervenuti sul posto ed annotata nella relazione di servizio. E’, perciò, evidente che il sopravvenuto stress ha determinato uno stato di prostrazione psico - fisica tale da determinare la sospensione della gara, nonostante vi fossero tutti i presupposti per riprenderla regolarmente, anche in considerazione della presenza dei Carabinieri a garanzia dell’ordine pubblico ed in virtù di uno stato generale di tranquillità tra tutti i presenti. Viene ritenuta, inoltre, eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado al calciatore Sig. Talarico Marco, reo di un tentativo di aggressione non consumata; così come deve ritenersi altrettanto eccessiva la sanzione inflitta al calciatore Sig. Muraca Saverio rispetto alla natura ed entità dei fatti allo stesso ascritti, alla luce di precedenti decisioni in ordine ad analoghe fattispecie ed in virtù della circostanza che non lo ha visto destinatario di alcun provvedimento in campo nei suoi confronti; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: - dispone la ripetizione della gara A.S.D. Pernocari Calcio – A.S.D. P.S.G. Calabria, con trasmissione degli atti alla segreteria della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, per quanto di Sua competenza in ordine alle determinazioni da adottare; - riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. MURACA Saverio a DUE giornate effettive, riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. TALARICO Marco fino al 20 APRILE 2022; -revoca l’ammenda di € 100; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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