C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 09/03/2022 – Delibera – RECLAMO n.23 della Società U.S.D. SCALEA CALCIO 1912 Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato di Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17/02/2022 con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: punizione sportiva perdita gara Campionato Regionale Under 17 Savuto Calcio – Scalea Calcio 1912 del 12.02.2022 con il punteggio di 0 – 5; ammenda € 150,00; squalifica per DUE gare Sig. MARATI Giulio; Squalifica fino al 16/4/2022 Sig. CAPUTO Angelo; Squalifica per DUE giornate Sig. SCOPPETTA Antonio; Inibizione fino al 9/3/2022 Sig. GALIANO Giuseppe.

RECLAMO n.23 della Società U.S.D. SCALEA CALCIO 1912

Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato di Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17/02/2022 con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: punizione sportiva perdita gara Campionato Regionale Under 17 Savuto Calcio – Scalea Calcio 1912 del 12.02.2022 con il punteggio di 0 - 5; ammenda € 150,00; squalifica per DUE gare Sig. MARATI Giulio; Squalifica fino al 16/4/2022 Sig. CAPUTO Angelo; Squalifica per DUE giornate Sig. SCOPPETTA Antonio; Inibizione fino al 9/3/2022 Sig. GALIANO Giuseppe.

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO FEDERALE Letti gli atti ufficiali relativi all’incontro disputato e la memoria difensiva a firma dell’Avv. Francesco Chiappetta da Scalea osserva quanto segue: Il reclamo avverso i provvedimenti del giudice Sportivo Territoriale è regolato dall’art. 76 del C.G.S. che, al secondo capoverso, così recita: “ Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”; il terzo capoverso così recita “ Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale e trasmesso ad opera del Reclamante alla Controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare”. Considerato che agli atti del fascicolo, ad eccezione della memoria difensiva redatta dall’Avv. Francesco Chiappetta trasmessa a mezzo pec in data 23/2/2022, quindi oltre il termine di cinque giorni stabilito dall’art. 76 C.G.S., non v’è alcun documento che comprovi la rituale osservanza delle modalità stabilite dal suindicato art. 76 C.G.S. P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi il contributo d’accesso alla giustizia sportiva.

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