C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 30/11/2021 – Delibera – RECLAMO n° 5 della Società A.S.D. BADOLATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 18.11.2021 (Squalifica calciatore CARNOVALE Matteo (nato il 11.04.1995) fino al 16 MARZO 2022 in merito alla gara BADOLATO – VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 del 14.11.2021).

RECLAMO n° 5 della Società A.S.D. BADOLATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 18.11.2021 (Squalifica calciatore CARNOVALE Matteo (nato il 11.04.1995) fino al 16 MARZO 2022 in merito alla gara BADOLATO – VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 del 14.11.2021).

LA COMMISSIONE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della società reclamante A.S.D. Badolato Sig. Ettore Minniti; RILEVA I fatti circonstanziati e precisati rappresentati dal direttore di gara nel suo rapporto non hanno trovato alcuna smentita nel ricorso e devono ritenersi accertati anche in forza del valore dello stesso rapporto arbitrale e della sua fede privilegiata. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Carnovale Matteo appare, però eccessiva, posto che non è ravvisabile nel comportamento del giocatore il tentativo di spingere l’arbitro e che nessuna conseguenza hanno avute le ulteriori condotte, che devono essere legate dal vincolo della continuazione. La sanzione, quindi, deve essere conseguentemente ridotta. P.Q.M. In riforma del provvedimento adottato dal del Giudice Sportivo Territoriale, riduce la squalifica inflitta a carico del calciatore CARNOVALE Matteo fino al 16 FEBBRAIO 2022. dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.

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