C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 25/01/2022 – Delibera – RECLAMO N. 11 della A.D.S. S.S. TREBISACCE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 80 del 23.12.2021 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ammenda di € 400,00)

 

RECLAMO N. 11 della A.D.S. S.S. TREBISACCE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 80 del 23.12.2021 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ammenda di € 400,00)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; OSSERVA 1.- Al 39° minuto del secondo tempo della gara del 19.12.2021 tra la S.S. Trebisacce e la Digiesse PraiaTortora, a seguito del provvedimento di espulsione comminatogli dal direttore di gara, il giocatore De Caro Roberto della S.S. Trebisacce scavalcava la recinzione e, portatosi in tribuna, colpiva con calci e pugni un Dirigente della Digiesse PraiaTortora. All'aggressione si univano sostenitori e Dirigenti della S.S. Trebisacce che aggredivano i Dirigenti della Digiesse PraiaTortora, i quali tentavano inutilmente di porsi in salvo scavalcando la rete di recinzione per entrare in campo. A quel punto l'arbitro sospendeva temporaneamente la gara in attesa che i due carabinieri presenti sedassero i tafferugli che si erano verificati e successivamente, constatato che le forze dell'ordine non erano in grado di contenere i disordini in atto, rilevato che non vi erano strutture di separazione fra le tifoserie, temendo per l'incolumità dei calciatori e della terna, dopo dieci minuti decideva di sospendere definitivamente la gara, mentre i tumulti erano ancora in corso. 2.- In esito a tali fatti, dettagliatamente riferiti dall'arbitro nel suo referto di gara, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato alla A.D.S. S.S. Trebisacce la punizione sportiva della partita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di € 400,00 e ha squalificato il calciatore De Caro Roberto fino al 31.12.2022. 3.- Avverso la decisione, limitatamente alla perdita della gara e all'ammenda inflitta, la S.S. Trebisacce ha proposto ricorso, con il quale ha censurato la decisione del primo giudice sostenendo che non vi erano le condizioni per dar luogo alla sospensione definitiva della gara per l'assenza di ogni situazione di pericolo, giacché i disordini, limitati alla partecipazione di pochi soggetti, furono immediatamente sedati dalle forze dell'ordine presenti e, comunque, per l'inapplicabilità della sanzione della perdita della gara, non prevista per i fatti violenti dei sostenitori. Ha inoltre contestato la comminata ammenda (quanto meno nell'entità determinata) per la solidarietà espressa e l'assistenza fornita ai soggetti aggrediti. 4.- Le doglianze non hanno pregio e il ricorso deve essere respinto. Ed invero: -a) Ai sensi dell'art. 62/2 delle NOIF (che le società sono tenute a osservare in forza dell'art. 4 CGS) “Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio”. L'art. 6/4 CGS prevede che “La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”, mentre la mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta un aggravamento delle sanzioni. L'art. 8/2 CGS dispone che “Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10 il quale, a sua volta, prevede che “La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1”. -b) Il quadro normativo sopra delineato conduce a ritenere che in ipotesi di fatti, quali eventi come quelli in argomento, che abbiano impedito la regolare effettuazione della gara, possa trovare piena applicazione la sanzione sportiva della perdita della gara. Tale sanzione resta esclusa solo dalla scriminante o dall'attenuante prevista dall'art. 7 CGS, a mente del quale “Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”. -d) Venendo all'esame del caso di specie, la determinazione del direttore di gara di sospendere la partita è ampiamente giustificata da fatti obiettivi ed evidenti che ne hanno impedito il regolare svolgimento. Trattasi nel caso in specie di decisione che spetta al giudizio insindacabile dell'arbitro e che non risulta inficiata da alcun errore tecnico. La decisione dell'arbitro, lungi dall'essere stata adottata per errati convincimenti soggettivi, è stata determinata da circostanze obiettive di pericolo che non potevano in alcun caso consentire la prosecuzione dell'incontro. Secondo quanto riportato dall'arbitro nel referto di gara (indipendentemente dall'ammissibilità o meno del supplemento integrativo), all'aggressione subita dai dirigenti della Digiesse PraiaTortora presero parte (oltre al calciatore De Caro Roberto, dal cui comportamento originarono i disordini) i sostenitori e gli stessi dirigenti della S.S. Trebisacce che, diedero luogo (per adoperate l'espressione utilizzata dal direttore di gara), a una “caccia all'uomo” nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria (riconoscibili dalla stemma sociale sugli indumenti che indossavano). Nella descritta situazione, in modo del tutto corretto e adeguato, l'arbitro, prima sospese temporaneamente la gara e, dopo aver atteso dieci minuti senza che le violenze cessassero malgrado l'intervento delle forze dell'ordine, ne decretò la fine, stimando che la perdurante situazione di pericolo non potesse non spiegare effetti diretti e immediati sul regolare svolgimento del giuoco. -e) Nè ricorrono le condizioni per fare luogo alla scriminante o all'attenuante prevista dall'art. 7 CGS, perché in assenza del divisorio tra le due tifoserie a causa di lavori di ristrutturazione (circostanza, questa comunicata agli organi competenti) non risultano essere stati adottati dalla Società ospitante sufficienti modelli di organizzazione e di gestione idonei e adeguati a prevenire incidenti. -d) Da ultimo, le immagini della gara registrate su dischetto, allegato dalla S.S. Trebisacce per dimostrare la limitata portata dei disordini, non possono trovare ingresso nel presente procedimento, perché (in disparte dalle garanzie tecniche e documentali delle riprese) la prova televisiva ha nel processo sportivo la limitata ammissibilità prevista dagli arrtt. 61 e 62 CGS e ha, inoltre, valenza sussidiaria rispetto a quanto non contenuto nel referto arbitrale. -f) La sanzione dell'ammenda comminata alla S.S. Trebisacce sulla base del combinato disposto degli artt. 4 e 8 CGS appare congrua e adeguata agli fatti accertati. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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