C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 25/01/2022 – Delibera – RECLAMO N. 13 della Società CALCIO MALVITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Rossano di cui al C.U. n° 14 del 3.12.2022 (Ammenda € 150,00; Squalifica per cinque giornate effettive di gara calciatore De Iacovo Matteo)

RECLAMO N. 13 della Società CALCIO MALVITO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Rossano di cui al C.U. n° 14 del 3.12.2022 (Ammenda € 150,00; Squalifica per cinque giornate effettive di gara calciatore De Iacovo Matteo) LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo e respinta la richiesta di confronto diretto con il direttore di gara perché inammissibile ; ritenuto che il direttore di gara ha riferito nel rapporto: - che a fine gara, alcune persone non identificate bussavano alla porta dello spogliatoio arbitrale rivolgendogli frasi offensive ed espressioni blasfeme; - che mentre si dirigeva alla propria autovettura per abbandonare l'impianto un sostenitore riconducibile alla società ospitante che sostava all'interno del rettangolo di gioco (unitamente ad altri sostenitori del Malvito), teneva nei suoi confronti un comportamento offensivo e minaccioso del tipo “non venire più a Malvito”; “la prossima volta ti ammazziamo”, “non ti facciamo arbitrare più”, così che doveva essere scortato dalle forze dell'ordine; - che la Società Malvito ritardava la presentazione della distinta di gara; - che la sistemazione dello spogliatoio arbitrale era inadeguato per il malfunzionamento dei servizi igienici e per l'ambiente fatiscente; ritenuto che il calciatore De Iacovo Matteo, a fine gara, teneva un comportamento offensivo e minaccio nei confronti dell'arbitro, mentre non può individuarsi nel suo comportamento un tentativo di aggressione ai danni del direttore di gara per l'insussistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l'atto di violenza; ritenuto che la sanzione dell'ammenda comminata dal primo giudice appare congrua e adeguata rispetto all'entità e alla gravità dei fatti accertati; ritenuto che la sanzione a carico del calciatore debba essere rapportata alle violazioni effettivamente commesse; P.Q.M. riduce la squalifica a carico del calciatore DE IACOVO Matteo a TRE giornate effettive di gara; Conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa alla reclamante.

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