C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 01/02/2022 – Delibera – RECLAMO n° 15 della società A.S.D. GIOIESE 1918 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°87 del 13.1.2022 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. GIOIESE 1918 – A.S.D. POLISPORTIVA CARAFFA del 23.12.2021 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore ASCONE Francesco per una gara effettiva, inibizione dirigente POLIMENI Nicola fino al 9.2.22, ammenda di € 100,00).
RECLAMO n° 15 della società A.S.D. GIOIESE 1918
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°87 del 13.1.2022 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. GIOIESE 1918 - A.S.D. POLISPORTIVA CARAFFA del 23.12.2021 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore ASCONE Francesco per una gara effettiva, inibizione dirigente POLIMENI Nicola fino al 9.2.22, ammenda di € 100,00).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA L’odierno ricorso attiene alla delibera del giudice sportivo che ha sancito la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe in quanto l’A.S.D. Gioiese 1918 ha schierato il calciatore Francesco Ascone che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato. - con Comunicato Ufficiale n. 72 del 02/12/2021 il calciatore Ascone Francesco appartenente alla società A.S.D. Gioiese 1918, veniva squalificato per due gare effettive; - la gara A.S.D. Gioiese 1918- Pol. Caraffa del 05/12/2021 veniva rinviata causa COVID-19; - in data 06/12/2021 il calciatore Ascone Francesco veniva trasferito definitivamente dalla società A.S.D. Gioiese 1918 alla società U.S. Palmese A.S.D.; - con la società U.S. Palmese A.S.D. il calciatore non disputava la prima gara successiva al suo trasferimento; - con Comunicato ufficiale C.R. Calabria n. 78 del 16/12/2021 il recupero della gara A.S.D. Gioiese 1918-Pol. Caraffa veniva fissato per giovedì 23 dicembre 2021; in data 17/12/2021 il calciatore Ascone Francesco veniva trasferito definitivamente dalla società U.S. Palmese A.S.D. alla società A.S.D. Gioiese 1918; - in data 19/12/2021 l’Ascone prendeva parte all’incontro A.S.D. Gioiese 1918 - A.S.D. San Giorgio 2012. - per tutto quanto sopra il giudice riteneva che quanto assunto dal Caraffa trovava riscontro negli atti ufficiali e nella documentazione acquisita, a seguito degli accertamenti esperiti presso i competenti uffici del C.R. Calabria, in quanto il calciatore Ascone appartenente alla società A.S.D. Gioiese 1918 non aveva titolo a partecipare all’incontro in quanto non aveva ancora scontato una delle due gare effettive di squalifica comminate con il C.U. n. 72 del 02/12/2021 e accoglieva il ricorso deliberando per come in epigrafe. La A.S.D. Gioiese 1918 nel reclamo confuta tale tesi affermando che il calciatore Ascone aveva scontato al momento della gara le due giornate di squalifica tra le file della Palmese. Difatti, a dire della reclamante, la data di trasferimento alla citata società va retrodatato al 3 dicembre, per cui l’Ascone, non partecipando con la maglia della Palmese alle gare del 5 e 9 dicembre, ha disputato la gara A.S.D. Gioiese 1918 – A.S.D. Polisportiva Caraffa del 23.12.2021 in posizione regolare. Tale assunto non merita pregio in quanto smentito per tabulas dalle risultanze dell’Ufficio Tesseramento che ha certificato che il trasferimento dell’Ascone alla Palmese si è perfezionato solo il 6 dicembre 2021, e naturalmente con nessuna valenza retroattiva, in quanto la precedente richiesta - non andata a buon fine - poiché carente del timbro e della firma della società cessionaria. Il reclamo deve essere pertanto rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
Share the post "C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 01/02/2022 – Delibera – RECLAMO n° 15 della società A.S.D. GIOIESE 1918 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°87 del 13.1.2022 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. GIOIESE 1918 – A.S.D. POLISPORTIVA CARAFFA del 23.12.2021 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore ASCONE Francesco per una gara effettiva, inibizione dirigente POLIMENI Nicola fino al 9.2.22, ammenda di € 100,00)."