C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/10/2021 – Delibera – Gara del 19/10/2021 BOVALINESE 1911 – BRANCALEONE
Gara del 19/10/2021 BOVALINESE 1911 - BRANCALEONE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore PELLE Bruno (nato il 29/01/2006) appartenente alla società A.S.D. BOVALINESE durante la gara specificata in epigrafe al 30º del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore PELLE Bruno veniva accertato che, lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società A.S.D. BOVALINESE, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S. DELIBERA 1. infliggere alla società A.S.D. BOVALINESE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; 2. inibire fino al 18.11.2021 il Sig. DI NAPOLI Guglielmo quale Dirigente della società A.S.D. Bovalinese; 3. infliggere al calciatore PELLE Bruno (nato il 29/01/2006) la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare.