C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/10/2021 – Delibera – Gara del 19/10/2021 ROCCELLA – STILOMONASTERACE CALCIO

Gara del 19/10/2021 ROCCELLA - STILOMONASTERACE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore CONIGLIO Antonio (nato il 18/03/2005) appartenente alla società A.S.D. Stilomonasterace durante la gara specificata in epigrafe al 42ºdel primo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di espulsione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore CONIGLIO Antonio veniva accertato che, lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società A.S.D. Stilomonasterace, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S. DELIBERA 1. infliggere alla società A.S.D. STILOMONASTERACE la punizione della perdita della gara con il risultato di 1-9 quale miglior punteggio acquisito in campo; 2. inibire fino al 18.11.2021 il Sig. ORIGLIA Anacleto quale Dirigente Responsabile della società A.S.D. Stilomonasterace; 3. infliggere al calciatore CONIGLIO Antonio la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it