C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 05/11/2021 – Delibera – Gara del 19/10/2021 CASSANO SYBARIS – MIRTO CROSIA

Gara del 19/10/2021 CASSANO SYBARIS - MIRTO CROSIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria n. 45 del 22 ottobre 2021; letti gli atti ufficiali ed il ricorso proposto dalla società A.S.D. Mirto Crosia relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D. Cassano Sybaris la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della reclamante, la società avversaria avrebbe impiegato durante l'incontro n. 5 giocatori "fuori quota" -nati dall'1 gennaio 2002; rilevato che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, coma da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; preso atto che la società A.S.D. Cassano Sybaris non ha inviato le proprie deduzioni; rilevato che l'assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto risulta che la società A.S.D. Cassano Sybaris ha fatto prendere effettivamente parte all'incontro i calciatori DZHEMAIL Dzheyms Mirlind nato il 08/11/2002, CASELLA Mathias nato il 02/08/2002, CAMPOLONGO Samuele Antonio nato il 08/11/2002, GRAZIADIO Christian nato il 18/07/2002, CASTRIOTA Samuele nato il 14/12/2002, BOSCO Patrik nato il 08/03/2002; dato atto che il ricorso è fondato e va accolto; visto quanto disposto in ordine ai limiti di età per la partecipazione al campionato regionale Under 19 di cui al C.U. C.R. Calabria n. 5 del 09/07/2021 e C.U. C.R. Calabria n. 40 del 13/10/2021; Visto l'art. 10 del C.G.S.; DELIBERA 1. accogliere il ricorso e infliggere alla società A.S.D. CASSANO SYBARIS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2. accreditare alla società A.S.D. Mirto Crosia il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

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