C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 95 del 03/02/2022 – Delibera – Gara del 29/ 1/2022 ACADEMY CROTONE – BOCA NUOVA MELITO ADMO

Gara del 29/ 1/2022 ACADEMY CROTONE - BOCA NUOVA MELITO ADMO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ASD Boca Nuova Melito Admo; Vista la documentazione trasmessa dalla società ASD Boca Nuova Melito Admo con la quale in data 28/01/2022 comunicava che, a seguito della guarigione dal Covid -19, quattro proprie atlete venivano rinviate da Sanitario preposto per l'idoneità agonistica a successiva visita medica in data 2 febbraio 2022; che a tale mancata disponibilità si andava ad aggiungere quella di cinque atlete non vaccinate e pertanto non utilizzabili con la nuova normativa; che veniva riscontrato nel gruppo squadra n. 1 soggetto positivo al COVID 19 che si aggiungeva a due calciatrici ancora positive al Covid 19; che la società ASD Boca Nuova Melito Admo ha chiesto il riconoscimento della causa di forza maggiore per COVID-19; considerato che dall'esame degli atti non risultano sussistere le condizioni previste dalle indicazioni generali, di cui al protocollo FIGC, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla circolare del Cr Calabria allegata al C.U. n.23 del 13.09.2021 per il rinvio della gara ad altra e successiva data; Rilevato altresì che la richiesta della società ASD Boca Nuova Melito Admo per il riconoscimento della causa di forza maggiore è avvenuta in violazione dell'art. 55 comma 3 delle N.O.I.F. e art. 67 del C.G.S.; Ritenuto tuttavia che la condotta sopra riportata della società ASD Boca Nuova Melito Admo è stata determinata da motivi di particolare valore morale e sociale e che pertanto il mancato svolgimento della gara non può considerarsi alla stregua di una vera e propria rinuncia, attenuandone così l'entità della sanzione da irrogare; Visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e gli articoli 10 e 13 del C.G.S. Delibera 1) infliggere alla società ASD BOCA NUOVA MELITO ADMO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; 2) penalizzare la società ASD BOCA NUOVA MELITO ADMO di UN (1) punto in classifica.

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