C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/11/2021 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di: LEO Bruno, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Reggiomediterranea,per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione sul canale web “Pianeta Calcio”, in data 09.06.2021, pubblicamente espresso giudizi e rilievi idonei a ledere la reputazione dell’arbitro, sig. Carmelo Ramundo, affermando profili di non regolarità nella direzione della gara Vigor Lamezia Calcio 1919 – ASD Reggiomediterranea del 06.06.2021, ed altresì idonei a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità del direttore di gara, nonché adombrando dubbi sull’operato e sull’oggettività dell’organo federale nel suo complesso relativamente alla designazione dell’arbitro stesso, perché facente parte della stessa sezione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri; la Società ASD REGGIOMEDITERRANEA, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente sig. Bruno Leo, così come descritte e specificate nel precedente capo di incolpazione.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di:

LEO Bruno, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Reggiomediterranea,per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione sul canale web “Pianeta Calcio”, in data 09.06.2021, pubblicamente espresso giudizi e rilievi idonei a ledere la reputazione dell’arbitro, sig. Carmelo Ramundo, affermando profili di non regolarità nella direzione della gara Vigor Lamezia Calcio 1919 – ASD Reggiomediterranea del 06.06.2021, ed altresì idonei a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità del direttore di gara, nonché adombrando dubbi sull’operato e sull’oggettività dell’organo federale nel suo complesso relativamente alla designazione dell’arbitro stesso, perché facente parte della stessa sezione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri; la Società ASD REGGIOMEDITERRANEA, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente sig. Bruno Leo, così come descritte e specificate nel precedente capo di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 44 21-22 avente ad oggetto: “Dichiarazioni lesive rese dal sig. Leo Bruno, Presidente della società ASD Reggiomediterranea, nei riguardi della classe arbitrale”.; Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari atti di indagine, tra i quali i seguenti appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - Segnalazione del CRA Calabria dell’11.06.2021; - DVD contenente il video della trasmissione canale web “Pianeta Dilettanti” 06.09.2021 contenente le seguenti dichiarazioni rilasciate Leo Bruno: “perché oltre al danno di ieri dell’eliminazione e tutti possono vedere come siamo stati eliminati c’è anche la beffa che tra ieri e stamattina già parecchi miei dirigenti, miei soci, mi hanno espresso la volontà di dimettersi, perché non credono più in questo calcio per come viene gestito e per quello che è successo […] niente la partita perché a un breve commento sulla partita ma è stata una partita, l’arbitro di ieri di cui stento anche a ricordare il nome quanto è banale, ha battuto anche Moreno della Corea, ma la cosa più diciamo da rimarcare che l’arbitro viene dalla stessa sezione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri, insomma che per più parlare di così non si può e già dopo un minuto e trenta abbiamo capito subito come funzionava perché Paviglianiti doveva essere espulso per una gomitata a palla sotto gli occhi del guardalinee […]”; - Organigramma della società ASD Reggiomediterranea per la s.s. 2020-2021; - Referto della gara Vigor Lamezia Calcio 1919 – ASD Reggiomediterranea del 06.06.2021; * * * * * rilevato che in data in data 2.7.2021 veniva inviata una comunicazione dal Comitato Regionale Calabria alla Procura Federale, ricevuta in data 20.07.2021, con la quale veniva trasmessa la segnalazione datata 11.06.2021, pervenuta dal Comitato Regionale Calabria dell’Associazione Italiana Arbitri, avente ad oggetto le dichiarazioni rese dal Presidente della società ASD Reggiomediterranea nel corso dell’intervista rilasciata al canale web “Pianeta Dilettanti” in data 09.06.2021, relativa alla gara Vigor Lamezia Calcio 1919 – ASD Reggiomediterranea del 06.06.2021; vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini datata ritualmente notificata; rilevato che a seguito della ricezione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini nessuno dei soggetti interessati ha esercitato alcuna delle facoltà difensive loro concesse; rilevato che nel corso della predetta intervista il sig. Bruno Leo rilasciava le seguenti dichiarazioni “perché oltre al danno di ieri dell’eliminazione e tutti possono vedere come siamo stati eliminati c’è anche la beffa che tra ieri e stamattina già parecchi miei dirigenti, miei soci, mi hanno espresso la volontà di dimettersi, perché non credono più in questo calcio per come viene gestito e per quello che è successo […] niente la partita perché a un breve commento sulla partita ma è stata una partita, l’arbitro di ieri di cui stento anche a ricordare il nome quanto è banale, ha battuto anche Moreno della Corea, ma la cosa più diciamo da rimarcare che l’arbitro viene dalla stessa sezione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri, insomma che per più parlare di così non si può e già dopo un minuto e trenta abbiamo capito subito come funzionava perché Paviglianiti doveva essere espulso per una gomitata a palla sotto gli occhi del guardalinee […] ”; rilevato che le frasi ed espressioni in argomento devono essere considerate “pubbliche” per essere state le stesse pronunciate e diffuse attraverso un mezzo idoneo a renderle potenzialmente conoscibili da più persone e, per l’effetto, la condotta addebitabile al Sig. Bruno Leo dovrà essere considerata aggravata ai sensi del sopra citato art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di Giustizia Sportiva (ovvero, per essere stato il fatto commesso “a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura […] di qualsiasi altro tesserato”); rilevato che non vi è stata nessuna smentita / rettifica circa le dichiarazioni rilasciate nel predetto video, né pubblica dissociazione da parte della società relativamente a quanto dichiarato dal proprio Presidente; ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere da: - LEO Bruno, Presidente della società ASD Reggiomediterranea, violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione sul canale web “Pianeta Calcio”, in data 09.06.2021, pubblicamente espresso giudizi e rilievi idonei a ledere la reputazione dell’arbitro, sig. Carmelo Ramundo, affermando profili di non regolarità nella direzione della gara Vigor Lamezia Calcio 1919 – ASD Reggiomediterranea del 06.06.2021, ed altresì idonei a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità del direttore di gara, nonché adombrando dubbi sull’operato e sull’oggettività dell’organo federale nel suo complesso relativamente alla designazione dell’arbitro stesso, perché facente parte della stessa sezione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri; - Società ASD REGGIOMEDITERRANEA, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente sig. Bruno Leo; visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Anna Galimberti; HA DEFERITO innanzi al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE presso il Comitato Regionale Calabria:

1. LEO Bruno, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Reggiomediterranea, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione sul canale web “Pianeta Calcio”, in data 09.06.2021, pubblicamente espresso giudizi e rilievi idonei a ledere la reputazione dell’arbitro, sig. Carmelo Ramundo, affermando profili di non regolarità nella direzione della gara Vigor Lamezia Calcio 1919 – ASD Reggiomediterranea del 06.06.2021, ed altresì idonei a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità del direttore di gara, nonché adombrando dubbi sull’operato e sull’oggettività dell’organo federale nel suo complesso relativamente alla designazione dell’arbitro stesso, perché facente parte della stessa sezione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri; 2. la Società ASD REGGIOMEDITERRANEA, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente sig. Bruno Leo, così come descritte e specificate nel precedente capo di incolpazione. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 5.11.2021 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi nonché il Presidente Leo Bruno in proprio e nell’interesse della Società Reggiomediterranea. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento, e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: 3) per LEO Bruno, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società ASD REGGIOMEDITERRANEA l’inibizione di giorni 90; 4) per la società ASD REGGIOMEDITERRANEA ammenda di € 600,00; I MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti per come narrati appaiono incontrovertibilmente provati per cui gli stessi integrano gli estremi dell’illecito contestato. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: a LEO Bruno, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società ASD REGGIOMEDITERRANEA l’inibizione di giorni 45 e quindi fino al 23 DICEMBRE 2021; alla società ASD REGGIOMEDITERRANEA l’ammenda di € 300,00.

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