C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/11/2021 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: – CIANCIO FRANCESCO, in qualità all’epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità e il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva. Tale violazione, posta in essere nonostante il presidente Ciancio fosse perfettamente a conoscenza che, non concedendo l’utilizzo dell’unico campo sportivo disponibile sul territorio comunale alla A.S.D. AZZURRA 1998, i giovani calciatori di tale società non avrebbero probabilmente svolto attività sportiva, si è concretizzata: 1) nell’aver posto come condizione necessaria per iniziare la trattativa per la concessione dell’utilizzo alla A.S.D. AZZURRA 1998 dell’unico campo sportivo comunale, dapprima il pagamento dei debiti pregressi e poi il pagamento della sanzione inflitta dalla Commissione Premi della F.I.G.C.; 2) successivamente, una volta che della questione erano stati informati i vari enti coinvolti mediante la segnalazione della A.S.D. AZZURRA 1998 del 24.9.2020, nell’aver formulato a tale società una proposta economica che non si è inteso modificare, nonostante l’obbligo, previsto nella determinazione n. 182 del 12.12.2018 del Comune di Sant’Onofrio e nella relativa convenzione del 17.12.2018, di garantire a tutte le associazioni sportive la concreta possibilità dell’utilizzo della struttura comunale la cui gestione era affidata a tale società, nonostante la A.S.D. AZZURRA 1998 avesse evidenziato di non poterla sostenere economicamente e nonostante non sia stato dimostrato che solo tale importo potesse garantire l’equilibrio di gestione (Fatti commessi in Sant’Onofrio nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020); 2. la Società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO (matr. n. 946158) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, del comportamento tenuto dal presidente Sig. CIANCIO FRANCESCO, il quale deve rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità e il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva mediante la condotta descritta al punto che precede (Fatti commessi in Sant’Onofrio nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: - CIANCIO FRANCESCO, in qualità all’epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità e il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva. Tale violazione, posta in essere nonostante il presidente Ciancio fosse perfettamente a conoscenza che, non concedendo l’utilizzo dell’unico campo sportivo disponibile sul territorio comunale alla A.S.D. AZZURRA 1998, i giovani calciatori di tale società non avrebbero probabilmente svolto attività sportiva, si è concretizzata: 1) nell’aver posto come condizione necessaria per iniziare la trattativa per la concessione dell’utilizzo alla A.S.D. AZZURRA 1998 dell’unico campo sportivo comunale, dapprima il pagamento dei debiti pregressi e poi il pagamento della sanzione inflitta dalla Commissione Premi della F.I.G.C.; 2) successivamente, una volta che della questione erano stati informati i vari enti coinvolti mediante la segnalazione della A.S.D. AZZURRA 1998 del 24.9.2020, nell’aver formulato a tale società una proposta economica che non si è inteso modificare, nonostante l’obbligo, previsto nella determinazione n. 182 del 12.12.2018 del Comune di Sant’Onofrio e nella relativa convenzione del 17.12.2018, di garantire a tutte le associazioni sportive la concreta possibilità dell’utilizzo della struttura comunale la cui gestione era affidata a tale società, nonostante la A.S.D. AZZURRA 1998 avesse evidenziato di non poterla sostenere economicamente e nonostante non sia stato dimostrato che solo tale importo potesse garantire l’equilibrio di gestione (Fatti commessi in Sant’Onofrio nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020); 2. la Società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO (matr. n. 946158) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, del comportamento tenuto dal presidente Sig. CIANCIO FRANCESCO, il quale deve rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità e il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva mediante la condotta descritta al punto che precede (Fatti commessi in Sant’Onofrio nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020).

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 268 pfi 20-21, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 19.10.2020, avente ad oggetto “accertamenti in merito ad eventuali irregolarità amministrative e pendenze economiche tra la società ASD Azzurra 1998 e la società ASD Sant’Onofrio Calcio circa l’utilizzazione dell’impianto sportivo in concessione a quest’ultima società”; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: - lettera di incarico del 19.10.2020 (prot. 4739/268 pfi20-21/MDL/sds); - segnalazione del 24.8.2020 della società A.S.D. AZZURRA 1998 alla Procura Federale in merito alle difficoltà di accesso al campo sportivo comunale di Sant’Onofrio, con allegati la richiesta di utilizzo della struttura sportiva del 5.8.2020 e due riscontri a tale richiesta della A.S.D SANT’ONOFRIO del 21.8.2020 e del 28.8.2020; - verbale di audizione del Sig. Giuseppe Tricozzi del 26.11.2020, con allegati: a) ricevuta del bonifico del 23.8.2020; b) convenzione del 17.9.2019 per l’utilizzo dello stadio comunale di Sant’Onofrio per la stagione sportiva 2019-2020 fra la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO e la A.S.D. AZZURRA 1998; c) n. 14 dichiarazioni della A.S.D. AZZURRA 1998 di rinuncia al premio di preparazione di propri calciatori a favore della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO; - verbale di audizione del Sig. Natale Cuzzucoli del 26.11.2020 con allegata la comunicazione via pec del 28.9.2020 della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO; - verbale di audizione del Sig. Francesco Ciancio del 2.12.2020 con allegati la comunicazione della A.S.D. AZZURRA 1998 del 23.8.2020 (data poi rivelatasi errata) e la convenzione del 17.9.2019 per l’utilizzo dello stadio comunale di Sant’Onofrio per la stagione sportiva 2019-2020 fra la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO e la A.S.D. AZZURRA 1998; - foglio di censimento relativo alla stagione sportiva 2020-2021 della A.S.D. AZZURRA CALCIO e fogli di censimento relativi alle stagioni sportive 2019-2020 e 2020-2021 della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO; - determinazione n. 182 del 12.12.2018 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Onofrio avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva alla A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO dell’affidamento in concessione-uso del campo sportivo comunale; - convenzione del 17.12.2018 per la gestione e l’utilizzo dello stadio comunale di Sant’Onofrio stipulata fra il Comune di Sant’Onofrio e la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO; - determinazioni nn. 25, 93 e 234 del 2019 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Onofrio, aventi ad oggetto la liquidazione a favore della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO del contributo economico annuale per la gestione del campo sportivo comunale; - nota del Sindaco del Comune di Sant’Onofrio alla Prefettura di Vibo Valentia del 2.10.2020 relativa alla segnalazione della A.S.D. AZZURRA 1998 di difficoltà di accesso al campo sportivo comunale; - nota del Sindaco del Comune di Sant’Onofrio alla Prefettura di Vibo Valentia del 26.10.2020 relativa alla segnalazione della A.S.D. AZZURRA 1998 di difficoltà di accesso al campo sportivo comunale, con allegati la relazione del responsabile dell’Area Tecnica del 22.10.2020, la comunicazione via pec della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO del 12.10.2020 e la comunicazione della A.S.D. AZZURRA 1998 del 23.8.2020 (data poi rivelatasi errata); Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati sono emerse le seguenti condotte di rilievo disciplinare. In data 24.9.2020 la A.S.D. AZZURRA 1998 inviava via pec alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. e alla Procura Federale (per conoscenza la missiva veniva inviata anche al Sindaco del Comune di Sant’Onofrio) una segnalazione avente ad oggetto le difficoltà di accesso al campo sportivo comunale. In particolare, tale società sportiva, operante da oltre 20 anni a Sant’Onofrio nel settore della promozione del calcio giovanile, segnalava la difficoltà incontrata negli ultimi 3 anni nello svolgimento di tale attività, difficoltà iniziata con la concessione della gestione dell’unico campo sportivo presente nel territorio comunale da parte del Comune alla A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO. Per la stagione sportiva 2018-2019, infatti, la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO richiedeva per la concessione dell’utilizzo di tale struttura i prezzi previsti dal tariffario di cui alla delibera della Giunta comunale n. 56/2014 ma la A.S.D. AZZURRA 1998, ritenendoli eccessivamente onerosi, non adeguati al contesto socio economico e non congrui rispetto alle condizioni strutturali del campo sportivo, non accettava tali condizioni e l’attività sportiva veniva svolta con grandi sacrifici fuori dal territorio comunale, grazie all’ospitalità gratuita offerta presso le proprie strutture sportive da parte di società operanti nel territorio limitrofo. Per la stagione sportiva 2019-2020, per evitare tali spostamenti che potevano comportare anche alcuni pericoli, la A.S.D. AZZURRA 1998 accettava la proposta della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO di utilizzare il campo sportivo dietro il pagamento di un corrispettivo mensile e la rinuncia a favore di tale società al premio di preparazione di 14 calciatori. La A.S.D. AZZURRA 1998, poi, segnalava che per la stagione sportiva 2020-2021, nonostante le ripetute richieste a partire dal 5.8.2020 finalizzate a conoscere i costi e le condizioni per ottenere nuovamente l’utilizzo della struttura, non aveva ancora avuto alcun riscontro in quanto la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO poneva come condizione inderogabile il pagamento di una sanzione irrogatagli dalla Commissione Premi di formazione della F.I.G.C. per la non corretta trasmissione delle liberatorie relative alla stagione sportiva precedente. La società segnalante, infine, evidenziava che ciò costituiva un comportamento pretestuoso finalizzato a non stipulare una nuova convenzione per l’utilizzo della struttura sportiva e impedire così, nonostante il campo sportivo fosse una struttura pubblica, ad una scuola calcio concorrente di svolgere la propria attività, con la conseguenza di impedire a circa 70 ragazzi di esercitare il diritto a svolgere attività sportiva riconosciuto anche dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport. A tale segnalazione era allegata una richiesta del 5.8.2020 della A.S.D. AZZURRA 1998 alla A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO di utilizzo della struttura sportiva in esame e una comunicazione via pec di tale ultima società (con indicazione come firmatario del Presidente Francesco Ciancio) del 21.8.2020 nella quale, facendo seguito all’incontro del 19.8.2020, si riepilogavano i pagamenti ancora dovuti sulla base della convenzione stipulata per la stagione sportiva 2019-2020 (ammontanti a complessivi € 657, di cui € 132 per la “penalità” legata ai due premi preparazione non annullati Ventrice/Profitti) e si sollecitava “il pagamento delle somme sopra indicate, che ritiene azione prioritaria prima di intraprendere la trattativa relativa alla nuova convenzione per la prossima stagione sportiva”, richiedendo una proposta più dettagliata possibile per l’utilizzo della struttura. Il collaboratore della Procura Federale, una volta ricevuto l’incarico nell’ambito del procedimento instaurato in seguito alla citata segnalazione, svolgeva le indagini e, in particolare, audiva i due Presidenti della A.S.D. AZZURRA 1998 (succedutisi fra la stagione sportiva precedente e quella in corso) e il Presidente della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO e acquisiva la documentazione relativa alla questione in esame sia presso i citati tesserati sia presso il Comune di Sant’Onofrio sia dal sito istituzionale di tale ente territoriale. Da tali indagini è emerso quanto segue. Il Sig. Giuseppe Tricozzi, che è stato presidente della A.S.D. AZZURRA 1998 nelle stagioni sportive 2018-2019 e 2019- 2020, ha ricostruito la vicenda dell’affidamento dell’utilizzo del campo sportivo, evidenziando che, per la stagione sportiva 2018-2019, non avevano accettato le condizioni proposte dalla A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO (che consistevano nel pagamento di € 500 mensili e nella cessione di alcuni tesserati mediante liberatoria o nella fusione fra le due società) perché non erano in grado di potervi fare fronte. Il tesserato ha evidenziato, poi, che, in relazione alla stagione sportiva 2019-2020, avevano invece raggiunto un accordo in base al quale, in deroga al tariffario comunale, la loro società otteneva l’utilizzo della struttura sportiva dietro il pagamento di un corrispettivo di circa € 3.000 annui, oltre alla cessione di alcuni tesserati con relativa liberatoria. Il Sig. Tricozzi ha aggiunto, per un verso, che, in relazione a due liberatorie di propri calciatori, la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO non aveva inviato le memorie entro 30 giorni dalla spedizione del ricorso e tale omissione aveva determinato l’applicazione a tale società di una multa e, per altro verso, che avevano provveduto a saldare il debito derivante dalla convenzione per la stagione sportiva 2019-2020 corrispondendo alla A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO la somma di € 525 mentre non era da loro dovuta la somma di € 132 per la citata multa che non era di loro competenza. Il tesserato, infine, ha precisato che 1) avevano più volte comunicato alla A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO una proposta di utilizzo del campo sportivo con indicazione dei giorni e degli orari; 2) avevano risposto alla mail del 28.8.2020 (mediante la quale si chiedeva da parte della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO il pagamento della multa) evidenziando che non avrebbero pagato la multa che non era di loro competenza; 3) la mancata concessione dell’utilizzo della struttura è frutto di un atteggiamento ostativo nei confronti di una società concorrente e che per la stagione corrente, prima delle chiusure per l’emergenza sanitaria, sono stati costretti a recarsi nel comune di Filogaso dove erano ospitati gratuitamente. All’esito di tale audizione il Sig. Tricozzi ha consegnato copia di alcuni documenti (elencati specificamente nella parte introduttiva) fra i quali assume rilievo la ricevuta del bonifico del 23.8.2020, che dimostra la corresponsione da parte della A.S.D. AZZURRA 1998 alla A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO della somma di € 525 “a saldo della stagione 2019- 2020”. E’ stato sentito, poi, il Sig. Natale Cuzzuculi, attuale presidente della A.S.D. AZZURRA 1998, che ha evidenziato che nel mese di agosto ha incontrato il presidente della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, Sig. Francesco Ciancio, per discutere delle condizioni per l’utilizzo del campo sportivo ma quest’ultimo ha specificato che si sarebbero potuti accordare solo dopo il pagamento da parte della A.S.D. AZZURRA CALCIO della multa di € 132. Il tesserato ha riferito che la sua società aveva inviato una mail per conoscere le condizioni per l’utilizzo della struttura e la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO aveva risposto indicando quali condizioni il pagamento della somma di € 525 mensili (oltre ad € 10 per la sanificazione degli ambienti). Il Sig. Cuzzucoli ha, altresì, aggiunto che 1) in relazione a due liberatorie di propri calciatori, la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO non aveva inviato le memorie entro il termine e tale omissione aveva determinato l’applicazione a tale società di una multa; 2) avevano provveduto a saldare il debito derivante dalla convenzione per la stagione sportiva 2019- 2020 corrispondendo alla A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO la somma di € 525, tralasciando di pagare la somma di € 132 per la citata multa che non era di loro competenza; 3) avevano risposto alla mail del 28.8.2020 (mediante la quale la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO chiedeva il pagamento della multa) evidenziando che non avrebbero pagato la multa che non era di loro competenza. Il tesserato, infine, ha aggiunto che la mancata concessione dell’utilizzo della struttura è frutto della volontà di far sparire la loro società e che per la stagione corrente, prima delle chiusure per l’emergenza sanitaria, sono stati ospitati gratuitamente dalla società Filogaso. All’esito di tale audizione il Sig. Cuzzucoli ha consegnato copia della comunicazione via pec del 28.9.2020 (successiva, pertanto, alla segnalazione dell’A.S.D. AZZURRA CALCIO che ha dato origine al presente procedimento) della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO (a firma del presidente Francesco Ciancio) mediante la quale si riepiloga il rapporto fra le due società in merito all’utilizzo del campo sportivo e, in particolare, si ribadisce nuovamente “la questione aperta relativa alla penale per i ricorsi legati a due premi preparazione” e si formula la proposta per la concessione dell’utilizzo di € 525 mensili (oltre a € 10 per la sanificazione degli ambienti). E’ stato poi sentito il Sig. Francesco Ciancio, presidente della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, che ha evidenziato che la loro società ha avuto in concessione il campo sportivo comunale mediante la stipula con il Comune di Sant’Onofrio della convenzione del 17.12.2018 e che per il primo anno della gestione (2018-2019) la A.S.D. AZZURRA 1998 aveva deciso di non utilizzare tale struttura e di non firmare il patto di amicizia fra le due società mentre per la stagione sportiva 2019-2020 era stata firmata una convenzione per l’utilizzo del campo sportivo che prevedeva, in deroga al tariffario comunale, il pagamento di € 350 mensili (per 2 ore di allenamento) e la cessione dei premi preparazione di alcuni calciatori tesserati per la A.S.D. AZZURRA 1998. Il tesserato ha precisato che in relazione a due premi di preparazione era stata irrogata loro una penale di € 132 – regolarmente pagata dalla società – dovuta alla circostanza che la A.S.D. AZZURRA 1998, pur avendo firmato le liberatorie a settembre 2019, non aveva ritirato il ricorso presentato a giugno e non aveva comunicato nulla alla lega di appartenenza. Il Sig. Ciancio ha, poi, dichiarato che per la stagione sportiva 2020-2021, a fronte della richiesta della A.S.D. AZZURRA 1998 di utilizzare la struttura per 3 ore al giorno per 2 volte a settimana (e quindi per un’ora in più rispetto all’anno precedente), avevano richiesto il corrispettivo di € 525 mensili - continuando, pertanto, ad applicare la medesima tariffa dell’anno precedente (con uno sconto rispetto al tariffario comunale del 75%) maggiorata per l’ora in più richiesta – che non era stato accettato dalla citata società. Il presidente, infine, ha precisato che avevano sollecitato il pagamento degli arretrati, che la loro proposta del 28.9.2020 era stata rifiutata dalla A.S.D. AZZURRA 1998 in data 17.10.2020 – tale società aveva comunicato, infatti, di poter corrispondere € 250 mensili (meno di quanto previsto per la stagione precedente nonostante l’utilizzo maggiore richiesto) - e che tale società stava comunque svolgendo attività sportiva. All’esito dell’audizione il Sig. Ciancio depositava i documenti già indicati nella parte introduttiva ma si rifiutava di consegnare copia della convenzione del 2018 stipulata con il Comune di Sant’Onofrio. Venivano poi acquisiti i seguenti documenti amministrativi: 1) determinazione n. 182 del 12.12.2018 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Onofrio avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento in concessione-uso del campo sportivo comunale, nella quale, in particolare, è stabilito che la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO è obbligata a “garantire la concreta possibilità di utilizzo di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché, secondo principi d’imparzialità ed obiettività, dell’uso degli impianti da parte di associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, che ne facciano richiesta, compatibilmente con la salvaguardia dell’equilibrio economico della gestione”. Nella determinazione è stabilito, altresì, che il Comune, a finanziamento parziale dei costi relativi alla gestione della struttura, erogherà alla predetta società un importo annuo di € 2.700 (le determinazioni nn. 25, 93 e 234 del 2019 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Onofrio acquisite dimostrano che l’ente comunale ha in effetti corrisposto tale contributo alla A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO); 2) convenzione del 17.12.2018 per la gestione e l’utilizzo dello stadio comunale di Sant’Onofrio stipulata fra il Comune di Sant’Onofrio e la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, nella quale, in particolare, è ribadito, all’art. 6, che la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO è obbligata a “garantire la concreta possibilità di utilizzo di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché, secondo principi d’imparzialità ed obiettività, dell’uso degli impianti da parte di associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, che ne facciano richiesta, compatibilmente con la salvaguardia dell’equilibrio economico della gestione”; 3) nota del Sindaco del Comune di Sant’Onofrio alla Prefettura di Vibo Valentia del 26.10.2020 relativa alla segnalazione della A.S.D. AZZURRA 1998 di difficoltà di accesso al campo sportivo comunale, nella quale si evidenzia che dalla procedura di vigilanza e controllo posta in essere dal Responsabile dell’Area Tecnica, è emerso che la gestione dell’impianto sportivo comunale da parte della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO è stata “rispettosa degli obblighi convenzionali ed anzi è fortemente più vantaggiosa rispetto alle condizioni tariffarie proposte in fase di procedura di assegnazione”; 4) relazione del responsabile dell’Area Tecnica del 22.10.2020 nella quale si evidenzia che le condizioni offerte dalla A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO alla A.S.D. AZZURRA 1998 per la stagione sportiva 2020-2021, di cui alla comunicazione via pec del 12.10.2020, vanno “oltre gli obblighi contrattualmente assunti per quanto concerne la tariffa”;

5) comunicazione via pec della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, inviata in data 12.10.2020 all’Area Tecnica del Comune di Sant’Onofrio, nella quale è riportata l’offerta economica formulata alla A.S.D. AZZURRA 1998, che, tuttavia, a differenza dell’offerta economica formulata direttamente alla A.S.D. AZZURRA 1998 in data 28.9.2020, non contiene il riferimento alla questione aperta della penale pagata per i premi di preparazione. Una lettura unitaria e sistematica degli atti di indagine conduce, come anticipato, a ritenere sussistente il seguente comportamento avente rilievo disciplinare. Gli atti amministrativi sopra indicati dimostrano che la gestione complessiva della struttura sportiva da parte della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO è stata sostanzialmente corretta (ad eccezione, come vedremo, della violazione di un obbligo di cui alla determinazione n. 182 e all’art. 6 della relativa convenzione) e che l’offerta rivolta alla A.S.D. AZZURRA 1998 per l’utilizzo del campo sportivo comunale per la stagione sportiva 2020-2021 fosse vantaggiosa per tale società sportiva, posto che la tariffa comunale era stato oggetto di un rilevante sconto. L’aspetto fondamentale da valutare ai fini disciplinari, tuttavia, non è esclusivamente la correttezza dell’operato amministrativo ma la verifica se la A.S.D. SANT’ONOFRIO nei rapporti con la A.S.D. AZZURRA 1998, società operante nel settore giovanile, abbia fatto il possibile, nell’osservanza dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, del diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva e di taluni obblighi previsti negli stessi provvedimenti amministrativi, per consentire ai giovani tesserati di tale società di poter svolgere l’attività sportiva. Tale verifica conduce a ritenere che la condotta della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO non sia stata pienamente rispettosa dei principi sopra richiamati. Depongono in tal senso le seguenti circostanze. La A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, nella trattativa posta in essere dal mese di agosto del 2020 per l’eventuale concessione dell’utilizzo della struttura sportiva alla A.S.D. AZZURRA 1998, ha fissato, almeno fino alla segnalazione di tale società del 24.9.2020, la condizione inderogabile, per poter procedere ad una nuova concessione, del pagamento da parte di tale società prima dei debiti pregressi e poi della sanzione di € 132 relativa alla questione delle liberatorie dei premi di preparazione. Ciò emerge oggettivamente, oltre che dalla segnalazione della A.S.D. AZZURRA 1998 del 24.9.2020, dai seguenti documenti: 1) comunicazione del 21.8.2020 della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO nella quale, oltre al riepilogo dei pagamenti ancora dovuti sulla base della convenzione stipulata per la stagione sportiva 2019-2020 (ammontanti a complessivi € 657, di cui € 132 per la “penalità” legata ai due premi preparazione non annullati Ventrice/Profitti), tale società sollecitava “il pagamento delle somme sopra indicate, che ritiene azione prioritaria prima di intraprendere la trattativa relativa alla nuova convenzione per la prossima stagione sportiva”; 2) dichiarazioni del Sig. Natale Cuzzuculi, il quale ha precisato che nel mese di agosto ha incontrato il presidente della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, Sig. Francesco Ciancio, per discutere delle condizioni per l’utilizzo del campo sportivo ma quest’ultimo ha specificato che si sarebbero potuti accordare solo dopo il pagamento da parte della A.S.D. AZZURRA CALCIO della multa di € 132; 3) comunicazione via pec del 28.9.2020 (addirittura successiva alla segnalazione dell’A.S.D. AZZURRA CALCIO che ha dato origine al presente procedimento) della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, mediante la quale, oltre al riepilogo del rapporto fra le due società in merito all’utilizzo del campo sportivo e alla proposta per l’utilizzo della struttura, si continua a ribadire “la questione aperta relativa alla penale per i ricorsi legati a due premi preparazione”. Ed allora è dimostrato che la A.S.D. SANT’ONOFRIO nel mese di agosto del 2020, nonostante la situazione di difficoltà economica dovuta all’emergenza sanitaria e ben consapevole che in caso di mancata concessione della struttura i ragazzi tesserati per la A.S.D. AZZURRA 1998 non avrebbero potuto allenarsi o comunque avrebbero dovuto ottenere la disponibilità di campi sportivi ubicati in comuni limitrofi, ha espressamente prospettato alla A.S.D. AZZURRA 1998 che la trattativa per la concessione dell’utilizzo dell’unica struttura sportiva presente nel territorio comunale poteva iniziare solo ed esclusivamente quando vi sarebbe stato il pagamento dei debiti derivanti dalla precedente convenzione. Il rispetto dei principi di correttezza e di tutela del diritto all’attività sportiva dei ragazzi tesserati per la A.S.D. AZZURRA 1998 avrebbe dovuto indurre la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO a tenere separati tali due aspetti e, pertanto, ad iniziare la trattativa e poi eventualmente agire separatamente per il recupero dei debiti pregressi. A ciò si aggiunga che, nonostante in data 23.8.2020 la A.S.D. AZZURRA 1998 abbia pagato i debiti derivanti dalla precedente convenzione ammontanti a € 525, la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO ha continuato a porre come condizione per iniziare la trattativa il pagamento della sanzione di € 132. Occorre rilevare, poi, che solo dopo l’invio della segnalazione del 24.9.2020 alla Procura Federale, al C.R. Calabria della F.I.G.C., alla Prefettura e al Comune la trattativa è iniziata con la proposta della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO del 28.9.2020, nella quale, tuttavia, come detto, nelle premesse si continua comunque a fare riferimento al problema del rimborso della multa (riferimento invece non inserito, come abbiamo visto, nella comunicazione del 12.10.2020 all’ente comunale). Ulteriore aspetto da rilevare è quello relativo alle condizioni economiche richieste dalla A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO alla A.S.D. AZZURRA 1998 nella proposta del 28.9.2020 che, pur rispettose della convenzione comunale e addirittura molto più vantaggiose rispetto alla tariffa comunale, sono rimaste invariate nonostante la comunicazione della A.S.D. AZZURRA 1998 di non potervi fare fronte. La gestione della struttura comunale non è attività di puro lucro come dimostrano la circostanza che il Comune partecipa ai costi (con la cifra annuale di € 2.700) e, soprattutto, gli obblighi giuridici previsti nella determinazione comunale e nella relativa convenzione, che, come anticipato, stabiliscono che la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO è obbligata a “garantire la concreta possibilità (…), secondo principi d’imparzialità ed obiettività, dell’uso degli impianti da parte di associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, che ne facciano richiesta, compatibilmente con la salvaguardia dell’equilibrio economico della gestione”. Nel momento in cui, pertanto, vi è una richiesta di rivedere le condizioni proposte da una società sportiva giovanile, la società che ha la gestione della struttura pubblica deve tentare di venire incontro a tali esigenze per garantirne l’accesso o comunque deve dimostrare di non poter applicare le condizioni economiche più vantaggiose richieste pena l’equilibrio di gestione. Nel caso di specie, invece, gli atti raccolti dimostrano che la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO ha dapprima posto la condizione del pagamento dei debiti pregressi e della sanzione e poi, una volta che il problema è stato posto all’attenzione dei vari enti coinvolti, ha formulato una proposta economica dalla quale non ci si è voluti spostare nonostante la A.S.D. AZZURRA 1998 ne avesse evidenziato la non sostenibilità e senza che sia stato dimostrato che solo tale importo potesse garantire l’equilibrio di gestione. Tutto ciò nonostante la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO avesse piena contezza che, non concedendo il campo sportivo alla A.S.D. AZZURRA 1998, i giovani calciatori di tale società non avrebbero svolto attività sportiva o avrebbero potuto svolgerla in comuni limitrofi con evidenti difficoltà (anche dovute alle limitazioni causate dall’emergenza sanitaria). Da quanto sopra deriva l’avvenuta violazione del disposto dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, posto che la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, nella trattativa per la concessione dell’utilizzo del campo sportivo comunale con la A.S.D. AZZURRA 1998, non ha rispettato i principi generali di lealtà, correttezza e probità, il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva (di cui alla Carta dell’ONU sui diritti del ragazzo nello sport del 1992, recepita nella “Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti” diramata dalla F.I.G.C. per ogni stagione sportiva) e taluni obblighi previsti nei provvedimenti amministrativi di concessione della struttura. Tale violazione è ascrivibile alla Sig. Francesco Ciancio, presidente della predetta società, che ha condotto la trattativa ed è il firmatario di tutte le comunicazioni sopra richiamate. Ritenuto, pertanto, che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti ascrivibili a Ciancio Francesco, in qualità all’epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità e il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva. Tale violazione, posta in essere nonostante il presidente Ciancio fosse perfettamente a conoscenza che, non concedendo l’utilizzo dell’unico campo sportivo disponibile sul territorio comunale alla A.S.D. AZZURRA 1998, i giovani calciatori di tale società non avrebbero probabilmente svolto attività sportiva, si è concretizzata: 1) nell’aver posto come condizione necessaria per iniziare la trattativa per la concessione dell’utilizzo alla A.S.D. AZZURRA 1998 dell’unico campo sportivo comunale, dapprima il pagamento dei debiti pregressi e poi il pagamento della sanzione inflitta dalla Commissione Premi della F.I.G.C.; 2) successivamente, una volta che della questione erano stati informati i vari enti coinvolti mediante la segnalazione della A.S.D. AZZURRA 1998 del 24.9.2020, nell’aver formulato a tale società una proposta economica che non si è inteso modificare, nonostante l’obbligo, previsto nella determinazione n. 182 del 12.12.2018 del Comune di Sant’Onofrio e nella relativa convenzione del 17.12.2018, di garantire a tutte le associazioni sportive la concreta possibilità dell’utilizzo della struttura comunale la cui gestione era affidata a tale società, nonostante la A.S.D. AZZURRA 1998 avesse evidenziato di non poterla sostenere economicamente e nonostante non sia stato dimostrato che solo tale importo potesse garantire l’equilibrio di gestione (Fatti commessi in Sant’Onofrio nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020); Ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, 1° co., del Codice di Giustizia Sportiva vigente, della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO (matr. n. 946158); Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. Ciancio Francesco e alla società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO e dagli stessi regolarmente ricevuta in data 23.12.2020; Rilevato che il Sig. Ciancio Francesco ha richiesto copia degli atti in data 26.12.2020 e che, in seguito alla richiesta del 7.1.2021, si è svolta la sua audizione in data 13.1.2021, all’esito della quale costui ha depositato una dichiarazione integrativa istruttoria con allegati sette documenti; Ritenuto che dalla lettura di tale dichiarazione e dei documenti ad essa allegati non si evincono elementi idonei ai fini dell’archiviazione del presente procedimento. In tale scritto difensivo si evidenziano in sostanza due circostanze: a) in relazione alla questione del premio di preparazione e della conseguente penale, si sottolinea che il rimborso di tale penale richiesto alla A.S.D. Azzurra 1998 non era stato di ostacolo alla prosecuzione delle trattative per la concessione dell’uso della struttura sportiva e non aveva costituito un pretesto per impedirne a tale società l’utilizzo ma si trattava di una richiesta del tutto legittima, in quanto l’applicazione di tale penale alla A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO era imputabile esclusivamente alla condotta omissiva tenuta dalla A.S.D AZZURRA 1998; b) in merito alla ritenuta indisponibilità della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO a venire incontro alle esigenze economiche della A.S.D. AZZURRA 1998, si segnala che in realtà è stata tale ultima società a non voler addivenire ad un equo accordo, posto che, per un verso, aveva già trovato una struttura sportiva da utilizzare (come dimostra l’avvenuta iscrizione del 7.10.2020 al campionato regionale under 15) e, per altro verso, aveva riscontrato la proposta della A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO del 28.9.2020 solo in data 17.10.2020 e mediante una controproposta palesemente antieconomica. Tali considerazioni, tuttavia, come anticipato, non spostano la questione della responsabilità disciplinare contestata nel presente procedimento. In relazione a quanto evidenziato al punto a), infatti, occorre evidenziare che la contestazione disciplinare non è incentrata sulla legittimità o meno della richiesta di rimborso della sanzione inflitta in seguito al rigetto del ricorso avente ad oggetto i premi di preparazione ma sulla circostanza che la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO nell’ambito della citata trattativa ha posto come condizione inizialmente inderogabile il pagamento da parte di tale società prima dei debiti pregressi (saldati poi in data 23.8.2020) e poi di tale sanzione mentre una condotta maggiormente rispettosa dei principi di correttezza e di tutela del diritto all’attività sportiva dei ragazzi tesserati per la A.S.D. AZZURRA 1998 avrebbe dovuto indurre la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO a tenere separati tali due aspetti e, pertanto, ad iniziare la trattativa e poi eventualmente ad agire separatamente per il recupero dei debiti pregressi. In merito alle argomentazioni di cui al punto b), invece, giova rilevare che, alla luce della natura della gestione della struttura comunale che non è attività di puro lucro (come dimostra la circostanza che il Comune partecipa ai costi) e dei citati obblighi giuridici previsti nella determinazione comunale e nella relativa convenzione di favorire in maniera imparziale la possibilità di utilizzo della struttura sportiva da parte delle associazioni sportive, era preciso obbligo della società che gestiva tale struttura pubblica, nel momento in cui vi era la richiesta da parte di una società sportiva giovanile di rivedere le condizioni proposte, di tentare di venire incontro a tali esigenze per garantire l’accesso ad essa o comunque di dimostrare di non poter applicare le condizioni economiche più vantaggiose richieste pena l’equilibrio di gestione. Nel caso di specie, invece, la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO ha dapprima posto la condizione del pagamento dei debiti pregressi e della sanzione e poi, una volta che il problema è stato posto all’attenzione dei vari enti coinvolti, ha formulato una proposta economica dalla quale non ci si è voluti spostare nonostante la A.S.D. AZZURRA 1998 (che ha formulato la propria controproposta in data 17.10.2020, circostanza che dimostra che la sistemazione temporanea gratuita trovata in una struttura sportiva limitrofa non fosse per nulla soddisfacente, perché in caso contrario non avrebbe avuto senso formulare una proposta onerosa) ne avesse evidenziato la non sostenibilità e senza che sia stato dimostrato che solo tale importo potesse garantire l’equilibrio di gestione. Sul punto, pertanto, le deduzioni difensive non hanno fornito elementi idonei a mutare il quadro disciplinare. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone; Visto l’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1. CIANCIO FRANCESCO, in qualità all’epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità e il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva. Tale violazione, posta in essere nonostante il presidente Ciancio fosse perfettamente a conoscenza che, non concedendo l’utilizzo dell’unico campo sportivo disponibile sul territorio comunale alla A.S.D. AZZURRA 1998, i giovani calciatori di tale società non avrebbero probabilmente svolto attività sportiva, si è concretizzata: 1) nell’aver posto come condizione necessaria per iniziare la trattativa per la concessione dell’utilizzo alla A.S.D. AZZURRA 1998 dell’unico campo sportivo comunale, dapprima il pagamento dei debiti pregressi e poi il pagamento della sanzione inflitta dalla Commissione Premi della F.I.G.C.; 2) successivamente, una volta che della questione erano stati informati i vari enti coinvolti mediante la segnalazione della A.S.D. AZZURRA 1998 del 24.9.2020, nell’aver formulato a tale società una proposta economica che non si è inteso modificare, nonostante l’obbligo, previsto nella determinazione n. 182 del 12.12.2018 del Comune di Sant’Onofrio e nella relativa convenzione del 17.12.2018, di garantire a tutte le associazioni sportive la concreta possibilità dell’utilizzo della struttura comunale la cui gestione era affidata a tale società, nonostante la A.S.D. AZZURRA 1998 avesse evidenziato di non poterla sostenere economicamente e nonostante non sia stato dimostrato che solo tale importo potesse garantire l’equilibrio di gestione (Fatti commessi in Sant’Onofrio nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020); 2. società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO (matr. n. 946158) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, del comportamento tenuto dal presidente Sig. CIANCIO FRANCESCO, il quale deve rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità e il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva mediante la condotta descritta al punto che precede (Fatti commessi in Sant’Onofrio nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020).

IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 5.11.2021 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi nonché il Presidente Francesco Ciancio in proprio e nell’interesse della società Sant’Onofrio, rappresentati entrambi dall’Avv. Piero Perri. I deferiti per come rappresentati si riportavano alla memoria di costituzione con controdeduzioni e relativi allegati chiedendo, in via principale ed assorbente – in accoglimento dell’eccezione preliminare - volersi declarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 44 comma 6, 54 comma 1 e 110 comma 1, 4 e 6 del C.G.S; in via subordinata il proscioglimento nel merito. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento, e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: - per CIANCIO Francesco, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO l’inibizione di mesi tre; - per la società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO euro 300 di ammenda. I MOTIVI DELLA DECISIONE L’eccezione preliminare secondo cui il presente giudizio sia da dichiararsi estinto in ragione dell’avvenuto decorso del termine perentorio fissato dal C.G.S. per la pronuncia della decisione di primo grado, è meritevole di accoglimento. Nel caso che occupa sono ampiamente trascorsi i novanta giorni che l’art. 110, comma primo, del C.G.S. statuisce come lasso di tempo massimo che possa intercorrere tra l’esercizio dell’azione disciplinare, dies a quo da cristallizzarsi al momento dell’esercizio dell’azione disciplinare e cioè del deferimento, e il dies ad quem da fissarsi al momento della pronuncia della decisione di primo grado. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale: dichiara l’estinzione del giudizio

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