C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 25/01/2022 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di: – Giuseppe LO GATTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società USD PAOLANA: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Elio Esposito, eseguito il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicato nel C.U. n.1/2021 e reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6.4.2021; – la Società U.S.D. PAOLANA: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Lo Gatto Giuseppe.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di:

- Giuseppe LO GATTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società USD PAOLANA: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Elio Esposito, eseguito il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicato nel C.U. n.1/2021 e reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6.4.2021; - la Società U.S.D. PAOLANA: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Lo Gatto Giuseppe.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n.806 pfi 20-21 avente ad oggetto: “Mancato pagamento, e conseguente invio della liberatoria, da parte della U.S.D. PAOLANA in favore del tecnico Elio Esposito della somma stabilita dal Collegio Arbitrale (C.U. n.1/2021 riunione del 25.02.2021)”; Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - Raccomandata a.r. del 06/05/21 del CR Calabria di trasmissione degli atti relativi al lodo arbitrale di cui al CU n.1/2021, riunione del 25/02/2021, nel procedimento instaurato ad istanza del sig. Esposito Elio; - Foglio di Censimento della USD Paolana per la s.s. 2020/2021; - Raccomandata con ricevuta di ritorno n. 61786830326-6 attestante la notifica in data 06/04/21 della comunicazione alla USD Paolana del lodo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1/2021, contenente l’esito del ricorso n.72/2021 proposto dal sig. Esposito Elio al Collegio Arbitrale; esaminata l’attività istruttoria espletata da questo Ufficio; letti gli atti del procedimento ed esaminati i relativi allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata; rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive, né hanno chiesto di essere ascoltati. Alla luce delle premesse sopra riportate, osserva quanto segue: Il sig. Giuseppe Lo Gatto, all’epoca dei fatti presidente dotato di potere di rappresentanza della società U.S.D. Paolana, ha omesso di provvedere al pagamento della somma dovuta all’allenatore sig. Elio Esposito, come statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. con il lodo pubblicato nel C.U. n.1/2021, reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021 e comunicatogli con raccomandata ricevuta in data 6.4.2021. Tali fatti emergono documentalmente dalla lettura del provvedimento del Collegio Arbitrale notificato con ricevuta di consegna avvenuta in data 6.4.2021. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, avv. Leonardo Cotugno; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, HA DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: · Giuseppe Lo Gatto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S.D. PAOLANA: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Elio Esposito, eseguito il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicato nel C.U. n.1/2021 e reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6.4.2021; · la Società U.S.D. Paolana: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Lo Gatto Giuseppe. IL DIBATTIMENTO DEL 5.11.2021 Alla seduta del 5.11.2021 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi. Nessuno compariva per gli incolpati. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento, e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: 1) per Giuseppe Lo Gatto, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società U.S.D. Paolana all’epoca dei fatti l’inibizione di mesi sei; 2) per la società U.S.D. Paolana un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell’iscrizione. Con provvedimento del 5.11.2021 il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicato sul C.U. n. 57 del 9.11.2021, viste le richieste della Procura Federale, ritenuto che gli elementi acquisiti integrassero la responsabilità a carico dei deferiti e tenuto conto del seppur tardivo adempimento del lodo arbitrale, irrogava: Ø a Giuseppe Lo Gatto, in qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente e Legale Rappresentante della società U.S.D. Paolana l’inibizione di mesi sei; Ø alla società U.S.D. Paolana l’ammenda di euro 600,00.

IL RECLAMO ALLA CORTE FEDERALE D'APPELLO Avverso la decisione predetta proponeva reclamo alla Corte d'Appello Federale il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. chiedendone l'annullamento, per il mancato accoglimento della sanzione richiesta a carico della Paolana e per insufficiente motivazione della delibera. Con memoria difensiva del 13.12.2021 la Paolana eccepiva la nullità del provvedimento di fissazione dell'udienza del 5.11.2021 innanzi al Tribunale Federale Territoriale, adducendo che lo stesso non sarebbe mai stato ritualmente notificato agli incolpati, sig. Giuseppe Lo Gatto e U.S.D. Paolana, in quanto inviato a un indirizzo di posta elettronica non più in uso. Deduceva quindi la nullità assoluta della decisione, l'inefficacia della sanzione irrogata e la sostanziale inammissibilità del reclamo della Procura Federale. LA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO Con decisione /0048/CFA/-2021-2022 la Corte Federale d'Appello, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Paolana, ritenuta la violazione del principio del contraddittorio (art. 44, comma 1, C.G.S.) per essere stato l'avviso di fissazione del procedimento innanzi al Tribunale spedito a un indirizzo PEC non valido, annullava la decisione impugnata, rinviando per l'esame del merito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Calabria. IL NUOVO DIBATTIMENTO DEL 24.1.2022 Fissata nuova udienza di cui veniva dato rituale avviso alle parti, alla seduta del 24.01.2022 comparivano: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi e l’avv. Giuseppe Bruno per la U.S.D. Paolana. Nessuno compariva per Lo Gatto Giuseppe. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento, e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: 1) per Giuseppe Lo Gatto, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società U.S.D. Paolana all’epoca dei fatti l’inibizione di mesi sei; 2) per la società U.S.D. Paolana un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell’iscrizione ed € 600,00 di ammenda. LE CONCLUSIONI DEGLI INCOLPATI L’avv. Giuseppe Bruno per la U.S.D. Paolana formulava le seguenti conclusioni: Proscioglimento da ogni incolpazione non sussistendo le ragioni per dar luogo a sanzioni sia in ordine alla penalizzazione sia in ordine all’ammenda. I MOTIVI DELLA DECISIONE Gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati. L'istruttoria ha, infatti, consentito di accertare che il sig. Giuseppe Lo Gatto, all'epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della Società U.S.D. Paolana, ometteva di provvedere al pagamento della somma dovuta all'allenatore sig. Elio Esposito, così come determinata dal Collegio Arbitrale L.N.D. con lodo pubblicato nel C.U. n.1/2021, comunicatogli con raccomandata ricevuta il 6.4.2021. Quanto alle sanzioni applicabili, le richieste della Procura Federale appaiono congrue ed adeguate alla natura dei fatti accertati per quanto attiene l'inibizione a carico del Sig. Giuseppe Lo Gatto e per quanto riguarda la Società U.S.D. Paolana in ragione delle previsioni di cui all'art. 31, comma 6, C.G.S. che prevede la sanzione minima della penalizzazione di un punto in classifica. Appare, inoltre, opportuno evidenziare che nella specie, malgrado il pagamento in favore dell'allenatore sia avvenuto dopo il termine previsto, non è dato senza fare luogo all'applicazione di circostanze attenuanti giacchè, come precisato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello (cfr. N. 088 CFA del 13 luglio 2020) , la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali. La sanzione dell’ammenda può essere invece ridotta, in considerazione dell’avvenuto pagamento, benchè oltre i termini. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: - a Giuseppe LO GATTO, in qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente e Legale Rappresentante della società U.S.D. Paolana l’inibizione di mesi sei; - alla società U.S.D. PAOLANA (1) UN punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell’iscrizione nonché l’ammenda di € 300,00.

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