LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 248/DIV DEL 14/03/2022 – Campionato Lega Pro – Delibera – GARA REGGIANA / TERAMO DEL 19 DICEMBRE 2021
GARA REGGIANA / TERAMO DEL 19 DICEMBRE 2021
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, - viste la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 19 dicembre 2021 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori in ordine alla gara REGGIANA TERAMO del19 dicembre 2021; - letta la relazione ed i relativi allegati trasmessi trasmessa dalla Procura Federale il 2 marzo 2022, osserva quanto segue. In primo luogo, dagli accertamenti istruttori svolti è emerso che, in occasione della gara in oggetto, il Dirigente al quale sono attribuite le funzioni di delegato ai rapporti con la tifoseria, Vincenzo MONTANI, non era presente al seguito della squadra, in quanto squalificato, e che non è stato sostituito da alcun altro dirigente. La normativa federale vigente in materia (in particolare le linee guida adottate con il CU n. 326/A del 25 giugno 2015 per favorire lo sviluppo di relazioni tra la tifoseria, i club e i tesserati) ha definito i ruoli e le attribuzioni dei soggetti e delle figure che hanno rapporti con la tifoseria. Nello specifico, nel disciplinare le mansioni dello SLO, ha stabilito, fra l’altro, che “lo SLO segue i tifosi in occasione delle gare ufficiali e partecipa alle trasferte della squadra”. Appare, quindi, evidente che le società siano tenute ad assicurare la presenza di tale figura istituzionale in occasione di ogni gara, ivi comprese quelle disputate in trasferta. Di contro, è emerso che la Società Teramo, in occasione della gara in oggetto, non ha assicurato la presenza di un altro delegato ai rapporti con la tifoseria, in sostituzione di Vincenzo MONTANI, assente in quanto squalificato. A giudizio di questo giudicante, ne consegue la responsabilità della Società per non avere garantito la partecipazione del delegato ai rapporti con la tifoseria per la gara in oggetto, sanzionata come di seguito, ai sensi dell’art. 4 CGS, in combinato disposto con il CU 326/A del 25 giugno 2015. Quanto al comportamento dei calciatori, dall’approfondimento istruttorio è emerso che gli stessi si erano recati sotto la curva occupata dai propri tifosi esclusivamente per salutare gli stessi. Essi si cono trattenuti per un periodo molto limitato di tempo, quantificabile, secondo le dichiarazioni raccolte, fra i tre ed i cinque minuti. I calciatori medesimi, puntualmente individuati nell’approfondimento istruttorio, non hanno interloquito con i tifosi e successivamente si sono allontanati dal settore. Secondo questo giudice i fatti, così come accertati, non integrano la fattispecie oggetto di tutela in quanto non vi è stata un’effettiva interlocuzione e, peraltro, il tempo durante il quale i calciatori sono rimasti nei pressi dei propri tifosi, allorquando questi hanno protestato ed inveito nei loro confronti, è stato molto limitato. Di talché, nel caso di specie, non si può ritenere integrata quella soggezione indotta a carico dei calciatori dal comportamento prevaricatore corrispondentemente tenuto dai tifosi nell’occasione. In conclusione, per i motivi esposti, a differenza di quanto deliberato nei confronti della Società, non viene adottato alcun provvedimento nei confronti dei calciatori della società Teramo per la condotta accertata. Per questi motivi Determina in EURO 1000 L’AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETÀ TERAMO per non avere garantito la partecipazione del Delegato ai rapporti con la tifoseria alla gara REGGIANA TERAMO del 19 dicembre 2021, irrogazione della sanzione in applicazione dell’art. 4 CGS, in combinato disposto con il CU 326/A del 25 giugno 2015.