DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 62/CS del 09.03.2022 -Campionato Serie D – Delibera – PROGRESSO – RIMINI FOOTBAL CLUB SRL
PROGRESSO - RIMINI FOOTBAL CLUB SRL
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD RIMINI FC SRL con il quale si deduce l'alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto errore tecnico dell'arbitro, per non avere il medesimo convalidato una rete asseritamente segnata a seguito di un'azione di attacco in cui il pallone avrebbe interamente varcato la linea di porta; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono inammissibili; - rilevato, inoltre, la pretestuosità della tesi in diritto, che tenta di imputare all'arbitro e all'assistente presunte violazioni regolamentari a fronte di una valutazione discrezionale riferibile ad un episodio di gioco;
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SCD PROGRESSO - SSD RIMINI FC SRL 0 - 0; 3) di addebitare sul conto della SSD RIMINI FC SRL il contributo di reclamo.