C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 10/10/2018 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 3 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MASSESE CASELLE 2000 Avverso squalifica fino al 31/10/2018 inflitta all’allenatore Sig. Daniele FIORESI Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 11 del 19/09/2018 Gara: Gallo – Massese Caselle del 16/09/2018

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Nr. 3 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MASSESE CASELLE 2000 Avverso squalifica fino al 31/10/2018 inflitta all’allenatore Sig. Daniele FIORESI Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 11 del 19/09/2018 Gara: Gallo – Massese Caselle del 16/09/2018

 

La società POL. MASSESE CASELLE 2000 ha proposto ricorso avverso il succitato provvedimento disciplinare ritenendo non veritiero quanto affermato dal Direttore di gara e dunque negando che il proprio allenatore sia entrato, sebbene squalificato, negli spogliatoi e che lo stesso abbia offeso l’arbitro durante lo svolgimento della gara. La società reclamante che aveva manifestato l’intenzione di prendere parte al dibattimento per dare voce alle proprie ragioni, benché ritualmente convocata, non si è presentata all’odierna riunione. Letto il reclamo, analizzati gli atti ufficiali e sentito l’arbitro, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene infondato il ricorso della Società Polisportiva Massese Caselle 2000 che pertanto non può essere accolto. L’arbitro della gara ha infatti ribadito alla Corte di essere assolutamente certo che il tecnico Daniele Fioresi era colui il quale, nonostante fosse squalificato, si trovava nel pre-partita negli spogliatoi della società Massese Caselle 2000 impartendo direttive ai calciatori di detta squadra, che poi durante l’incontro si poneva al di fuori del recinto di gioco contestando platealmente la direzione arbitrale e pronunciando frasi oltraggiose oltre che blasfeme e che al termine della partita faceva di nuovo ingresso negli spogliatoti della Massese Caselle. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna respinge il ricorso della società Polisportiva Massese Caselle 2000 e conferma la squalifica dell’allenatore Sig. Daniele FIORESI fino a tutto il 31/10/2018 Pone a carco della Società Polisportiva Massese Caselle 2000 la tassa reclamo non versata.

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