C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 17/10/2018 – Delibera – CAMPIONATO PROMOZIONE Nr. 6 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AC SOLAROLO Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Raffaele RAVAGLIA Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 13 del 03/10/2018 Gara: F.C. Sparta Castel Bolognese / Solarolo del 30/09/2018

CAMPIONATO PROMOZIONE

Nr. 6 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AC SOLAROLO Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Raffaele RAVAGLIA Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 13 del 03/10/2018 Gara: F.C. Sparta Castel Bolognese / Solarolo del 30/09/2018

 

La Società A.C. Solarolo ha ritualmente impugnato il suddetto provvedimento disciplinare ritendo la squalifica inflitta al proprio giocatore Ravaglia ingiusta visto quanto accaduto in campo e negando che lo stesso calciatore abbia mai colpito un avversario. Per tali motivi la Società Solarolo chiede che la squalifica sia ridotta e portata a tre giornate di gara. La ricorrente ha chiesto di essere sentita ed è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta al proposto ricorso ammettendo che a fine partita il Ravaglia ha avuto un vivace scontro verbale con alcuni avversari che però non avrebbe colpito né con pugni né con una testata così come invece riportato dall’arbitro. Letto il ricorso, esaminati gli atti ufficiali e sentito l’arbitro della gara che ha confermato quanto riportato a referto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore Raffaele Ravaglia debba essere qualificato come condotta violenta nei confronti di avversari, che per punire tale condotta debba essere presa come riferimento la sanzione base della squalifica per tre giornate ai sensi dell’articolo 19 comma 4 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva e che la circostanza costituita dal fatto che il tutto sia avvenuto dopo il triplice fischio finale, rappresenti un’aggravante che giustifica l’infliggimento di un’ulteriore giornata di squalifica. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna in parziale accoglimento del proposto ricorso riduce a quattro le giornate di squalifica a carico del calciatore Raffaele Ravaglia. Nulla dispone a riguardo della tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto

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