C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 17/10/2018 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 8 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US POVIGLIESE Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Andrea CATALDI Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 13 del 03/10/2018 Gara: Povigliese / Ravarino del 30/09/2018

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Nr. 8 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US POVIGLIESE Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Andrea CATALDI Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 13 del 03/10/2018 Gara: Povigliese / Ravarino del 30/09/2018

 

La Società U.S. Povigliese propone rituale reclamo avverso il provvedimento disciplinare sopra riportato negando la condotta violenta addebitata al proprio calciatore Cataldi il quale, nel tentativo di divincolarsi e dunque durante un’azione di gioco, avrebbe involontariamente urtato un avversario che lo tratteneva per la maglia facendolo cadere a terra. Precisa inoltre la ricorrente che a seguito di tale contatto fisico l’avversario non avrebbe avuto bisogno di alcun intervento dei sanitari. Per i motivi che precedono ritiene che la squalifica sia ingiustificata. Letto il ricorso ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che le ragioni del proposto reclamo non trovano conferma nel rapporto arbitrale dal quale risulta invece in modo chiaro e non equivocabile che al 46° minuto del secondo tempo, il calciatore numero 5 della Povigliese, Andrea Cataldi, è stato espulso perché a gioco fermo ha colpito con un piede la schiena di un avversario che si trovava a terra Il comportamento del Cataldi è pertanto stato correttamente considerato dal Giudice sportivo come condotta violenta ai danni di un avversario e giustamente sanzionato con la squalifica per tre giornate di gara così come espressamente previsto dall’articolo 19 comma 4 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna respinge il ricorso della società U.S. Povigliese e conferma la decisione del Giudice Sportivo presso il CRER relativamente alla squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Andrea Cataldi Pone a carico della Società Povigliese la tassa reclamo non versata.

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