C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 17/10/2018 – Delibera – COPPA EMILA DI SECONDA CATEGORIA Nr. 10 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD POL. SALICETESE CALCIO Avverso squalifica fino al 31/12/2018 inflitta all’allenatore Marco STECCONI Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza contenuta nel C.U. nr. 12 del 03/10/2018 Gara: Salicetese / Cadeo del 26/09/2018
COPPA EMILA DI SECONDA CATEGORIA
Nr. 10 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD POL. SALICETESE CALCIO Avverso squalifica fino al 31/12/2018 inflitta all’allenatore Marco STECCONI Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza contenuta nel C.U. nr. 12 del 03/10/2018 Gara: Salicetese / Cadeo del 26/09/2018
La Società ASD POL. SALICETESE presenta rituale ricorso avverso il provvedimento disciplinare sopra indicato sostenendo che non sussisterebbero né le condizioni né le motivazioni per giustificare una così grave sanzione inflitta al proprio tecnico, che costui non avrebbe mai pronunciato, come invece affermato nella delibera del Giudice Sportivo, “frasi offensive e minacciose, significative anche dal lato personale” nei confronti dell’ufficiale di gara, che la partita in parola ha avuto un andamento regolare senza particolari situazioni di tensione, che al termine della partita l’allenatore Stecconi e il Direttore di gara non avrebbero avuto alcun contatto fisico e verbale. Per i motivi così come sopra descritti la reclamante chiede l’annullamento del provvedimento disciplinare a carico del proprio allenatore Sig. Marco Stecconi. La Società Salicetese, che aveva chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione in persona di un proprio dirigente, munito di valida delega, il quale si richiama al ricorso depositato e alle istanze in esso contenute precisando che in nessuna circostanza il proprio allenatore ha profferito frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro, che lo steso tecnico ha sì chiesto il permesso di entrare negli spogliatoi durante l’intervallo, ma solo per dare indicazioni di natura tecnica ai suoi calciatori e non certo per parlare con l’arbitro o esercitare pressioni su quest’ultimo. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il ricorso della Società Salicetese meriti un sia pur parziale accoglimento. Da quanto riportato nel rapporto di gara non si ravvisa infatti alcuna frase di minaccia rivolta dal tecnico della Salicetese all’indirizzo dell’ufficiale di gara, ma semplicemente un reiterato comportamento irriguardoso e anche offensivo da parte dello stesso allenatore Stecconi nei confronti dell’arbitro. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna in parziale accoglimento del proposto ricorso riduce la squalifica a carico dell’allenatore Marco Stecconi fino a tutto il 15 novembre 2018. Nulla dispone a riguardo della tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto
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