C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 17/10/2018 – Delibera – Nr. 7 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD FC SPARTA CASTEL BOLOGNESE Avverso squalifica per otto giornate di gara inflitta al calciatore Bruno PITICCHI Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 13 del 03/10/2018 Gara: F.C. Sparta Castelbolognese / Solarolo del 30/09/2018
Nr. 7 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD FC SPARTA CASTEL BOLOGNESE
Avverso squalifica per otto giornate di gara inflitta al calciatore Bruno PITICCHI Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 13 del 03/10/2018 Gara: F.C. Sparta Castelbolognese / Solarolo del 30/09/2018
La Società ASD FC Sparta Castel Bolognese ha ritualmente impugnato il suddetto provvedimento disciplinare negando che il proprio calciatore Bruno Piticchi abbia colpito con più pugni e più testate un avversario. A dire della reclamante il Piticchi avrebbe reagito a continue provocazioni verbali e a un sputo colpendo un giocatore avversario con un singolo pugno. In considerazione di quanto precede e della correttezza disciplinare che avrebbe contraddistinto la carriera del proprio calciatore, la reclamante chiede una riduzione della squalifica. Letto il ricorso, esaminati gli atti ufficiali e sentito l’arbitro della gara che ha confermato quanto riportato a referto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore Bruno Piticchi debba essere qualificato come condotta violenta di particolare gravità nei confronti di avversari, che per punire tale condotta debba essere presa come riferimento la sanzione base della squalifica per cinque giornate di gara prevista dall’articolo 19 comma 4 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva e che la circostanza costituita dal fatto che detta condotta violenta di particolare gravità sia stata posta in essere dopo il triplice fischio finale, rappresenti un’aggravante che giustifica l’infliggimento di un’ulteriore giornata di squalifica. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna in accoglimento del proposto ricorso riduce a sei le giornate di squalifica a carico del calciatore Bruno Piticchi. Nulla dispone a riguardo della tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.
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