C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 31/10/2018 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 11 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. VIGOLO MARCHESE Avverso regolarità della gara Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 15 del 17/10/2018 Gara Vigolo Marchese / Sannazzarese del 07/10/2018

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Nr. 11 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. VIGOLO MARCHESE Avverso regolarità della gara Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 15 del 17/10/2018 Gara Vigolo Marchese / Sannazzarese del 07/10/2018

 

La società ACD Vigolo Marchese con ricorso indirizzato a diversi organi della giustizia sportiva, ma che si considera rientrante nella competenza funzionale e territoriale della Corte Sportiva d’Appello dell’Emilia Romagna, si duole della delibera mediante la quale il Giudice Sportivo presso il CRER ha giudicato inammissibile e per questo motivo ha rigettato il reclamo presentato in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara in parola. Al riguardo la reclamante sostiene che non sia vero, come invece rilevato dal Giudice sportivo, né che il preannuncio di reclamo sia stato inviato solo via mail e nemmeno che il successivo reclamo non sia stato inviato per conoscenza anche alla compagine avversaria USD Sannazzarese. A dimostrazione di entrambe le suddette circostanze la ricorrente produce le fotocopie delle varie raccomandate spedite sia alla FIGC sia alla USD Sannazzarese insistendo affinché il proprio reclamo venga vagliato nel merito. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il reclamo ed esaminati i relativi atti, ritiene che non sussistano i presupposti per poterlo accogliere per almeno due distinti ordini di motivi. In primis perché risulta effettivamente che al reclamo proposto al Giudice sportivo avverso la regolarità della gara, la società Vigolo Marchese non ha allegato alcuna attestazione dell’invio del medesimo ricorso alla controparte come espressamente stabilito, a pena di inammissibilità, dall’articolo 46 comma 1 del CGS e che nulla rilevano le successive produzioni considerato il principio vigente in ambito di disciplina sportiva in forza del quale le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza (articolo 33 comma 9 CGS). In secondo luogo l’inammissibilità del reclamo in questione discende dal fatto che lo stesso riguarda fatti che, investendo decisioni di natura tecnica adottate in campo dall’arbitro e devolute all’esclusiva discrezionalità dello stesso direttore di gara, non possono essere oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 29 comma 3 del CGS. PQM La Corte Sportiva d’Appello dell’Emilia Romagna rigetta il ricorso della Società A.C.D. VIGOLO MARCHESE confermando la delibera del Giudice sportivo presso il CRER che ne aveva dichiarato l’inammissibilità omologando di fatto il risultato della gara così come conseguito sul campo. Pone a carico della società ACD Vigolo Marchese il pagamento della tassa reclamo non versta preventivamente.

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