C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 31/10/2018 – Delibera – CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Nr. 12 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GUASTALLA CALCIO ASD Avverso sanzione sportiva della perdita della gara. Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 14 del 10/10/2018 Gara: Guastalla / Progetto Aurora del 06/10/2018

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI

Nr. 12 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GUASTALLA CALCIO ASD Avverso sanzione sportiva della perdita della gara. Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 14 del 10/10/2018 Gara: Guastalla / Progetto Aurora del 06/10/2018

 

La società Guastalla Calcio A.S.D. ha ritualmente impugnato il succitato provvedimento mediante il quale il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia le ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara a tavolino con il punteggio di zero a tre. Al riguardo la ricorrente sostiene che l’arbitro designato per direzione della gara avrebbe deciso di non farla disputare “senza ottemperare alle pratiche previste nel caso di irregolarità del terreno di gioco come da regolamento federale”. In particolare il Guastalla sostiene che il direttore di gara le avrebbe negato il diritto di ripristinare la tracciatura del campo entro il termine regolamentare pari alla durata di un tempo di gara, che non avrebbe effettuato l’appello delle squadre come invece avrebbe comunque dovuto fare e che infine avrebbe lasciato l’impianto sportivo proprio nell’orario in cui avrebbe dovuto avere inizio la partita. In forza dei sopra riportati motivi e prospettando la giovane età dell’ufficiale di gara come possibile causa delle violazioni regolamentari nelle quali il suddetto arbitro sarebbe incorso, la ricorrente chiede che venga deliberata la ripetizione della partita. La società Guastalla Calcio ha manifestato l’intenzione di prendere parte al dibattimento ed è presente all’odierna riunione in persona di un proprio Dirigente, munito di valida delega, il quale anche in sede dibattimentale si riporta alle argomentazioni del proposto ricorso sottolineando come la sanzione sportiva della perdita della gara comminata dal Giudice sportivo non può essere accettata poiché lesiva del blasone e della reputazione del Guastalla Calcio. Il rappresentante della ricorrente insiste nel sostenere che il giovane arbitro designato avrebbe chiaramente manifestato l’intenzione di non dirigere la gara a causa delle avverse condizioni metereologiche in atto, nega che il macchinario per la segnatura del campo si sia guastato in maniera irrimediabile come invece riportato a referto, precisa che l’addetto alla tracciatura delle linee non avrebbe abbandonato l’impianto sportivo e rileva che l’arbitro non avrebbe indossato la divisa e nemmeno avrebbe fatto l’appello delle squadre. Per tutto quanto precede chiede che la gara in parola sia calendarizzata nuovamente. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito l’arbitro il quale ha ammesso di non essersi mai messo in divisa, di non aver fatto l’appello delle squadre benché entrambe fossero presenti e di aver comunicato la propria decisione di non far disputare la gara alle ore 16,14 senza concedere alla società ospitante il termine più lungo pari alla durata di un tempo di gara, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, accertato che l’arbitro designato non si è effettivamente attenuto alle indicazioni regolamentari in materia, ritiene giusto annullare la delibera del Giudice sportivo e deliberare che la partita tra le squadre della categoria Giovanissimi del Guastalla Calcio e del Progetto Aurora sia rimessa a calendario dal competente Comitato Provinciale. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna in accoglimento del proposto reclamo annulla la delibera con la quale il Giudice sportivo di Reggio Emilia aveva comminato la perdita della gara per zero a tre a danno della Società GUASTALLA CALCIO e demanda alla competente Delegazione Provinciale la riprogrammazione della gara in parola. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

 

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