C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 07/11/2018 – Delibera – COPPA EMILIA DI SECONDA CATEGORIA Nr. 13 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE TOMMASO SIGNAROLDI Avverso squalifica fino al 16/12/2018 Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza contenuta nel C.U. nr. 14 del 17/10/2018 Gara Vigolzone / Sarmatese del 10/10/2018

COPPA EMILIA DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 13 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE TOMMASO SIGNAROLDI Avverso squalifica fino al 16/12/2018 Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza contenuta nel C.U. nr. 14 del 17/10/2018 Gara Vigolzone / Sarmatese del 10/10/2018

 

Il calciatore Tommaso SIGNAROLDI, tesserato presso la Società F.C.D. SARMATESE, ricorre in proprio avverso la suddetta decisione del Giudice Sportivo di Piacenza adducendo sostanzialmente due motivi di reclamo. Con il primo motivo il ricorrente, pur non negando di aver rivolto parole offensive verso il giocatore straniero della squadra avversaria, sostiene che la frase pronunciata non poteva essere considerata di “stampo razzista” o comunque connotata dalla volontà di discriminare la vittima in ragione della sua appartenenza etnica. Sostiene al riguardo il calciatore Signaroldi di aver apostrofato l’avversario in un contesto di sconforto per una decisone arbitrale ritenuta ingiusta e senza l’intenzione di denigrarne l’origine etnica. Ritiene pertanto che la propria condotta, pur inappropriata e inopportuna, doveva essere sanzionata ai sensi dell’articolo 1 bis del CGS piuttosto che ai sensi dell’articolo 11 CGS. Con il secondo motivo di reclamo il tesserato Tommaso Signaroldi contesta la decisione del Giudice sportivo di aver applicato una squalifica a tempo determinato anziché a giornate avendo così implicitamente considerato l’episodio quale “grave” come prescritto dall’articolo 11 comma 2 CGS. Secondo il ricorrente non sussistevano elementi soggettivi e oggettivi per valutare la gravità dell’offesa che, ribadisce, egli non nega di aver pronunciato. Evidenzia altresì il reclamante come nella delibera impugnata non vi sia traccia della motivazione in forza della quale il Giudice sportivo di primo grado ha ritenuto di essere in presenza di una violazione grave punibile con la salifica a tempo determinato in luogo della squalifica per almeno 10 giornate da scontare, peraltro, nella medesima competizione per la quale è stata irrogata, vale a dire la Coppa Emilia. Sulla scorta dei motivi come sopra illustrati e dopo aver richiesto l’acquisizione, da parte della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, del rapporto integrale dell’arbitro ovvero di un supplemento di rapporto dello stesso ufficiale di gara sulle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si sono svolti i fatti oggetto del procedimento disciplinare in parola, il tesserato Tommaso Signaroldi chiede, in via principale, la riqualificazione del fatto attribuitogli come violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1 bis CGS) e, in via subordinata, la rideterminazione della squalifica in giornate da scontarsi nella medesima competizione nella quale è stata comminata. In nome e per conto della parte reclamante, che aveva fatto espressa richiesta di audizione, è presente all’odierna riunione il suo avvocato difensore che, dopo aver depositato agli atti del procedimento il mandato di rappresentanza debitamente sottoscritto dal Sig. Tommaso Signaroldi e autenticato dallo stesso legale, si richiama integralmente al ricorso e alle istanze in esso formulate confidando nel loro accoglimento. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale non ravvisa l’esigenza di un’ulteriore istruttoria poiché quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara è del tutto preciso, chiaro e non contestato dalla parte ricorrente Tommaso Signaroldi il quale, al 43° minuto del secondo tempo dell’incontro in questione, indossando la maglia numero 4 della squadra Sarmatese, risulta essere stato espulso dal terreno di gioco per aver insultato un avversario dicendogli: “ sei un marocchino di m… “

Proprio sulla scorta delle suddette inequivocabili risultanze ufficiali questa Corte ritiene infondato il primo motivo di ricorso atteso che la frase profferita dal calciatore Signaroldi nei confronti di un avversario di origine nordafricana, integra, senza incertezza alcuna, la fattispecie prevista e punita dall’articolo 11 del Codice di Giustizia Sportiva dovendo considerarsi come una condotta che comportando offesa, denigrazione o insulto per motivi di nazionalità e origine etnica, costituisce un comportamento discriminatorio sanzionabile come illecito sportivo. Questa Corte ritiene invece meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso e ciò alla luce del combinato disposto dell’articolo 19 comma 11 punto 1 del CGS e dell’articolo 22 comma 6 sempre del CGS sulla scorta del quale le sanzioni delle squalifiche inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Regioni si dovranno scontare nelle rispettive competizioni e le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, dovranno essere scontate, anche per il loro residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Senza che con ciò si abbia un’incidenza negativa sul principio di afflittività della sanzione come invece ritenuto dal Giudice sportivo della Delegazione di Piacenza. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna, in parziale accoglimento del ricorso del calciatore Tommaso SIGNAROLDI, ridetermina la sanzione allo stesso inflitta in prima istanza e lo punisce con la squalifica per 10 giornate di gara da scontare nella competizione di Coppa Emilia della prossima stagione sportiva e, per l’eventuale residuo, delle successive stagioni. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

 

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