C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 14/11/2018 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A CINQUE REGIONALE MASCHILE Nr. 17 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. RENO MOLINELLA Avverso decisione di rigetto del reclamo sulla regolarità della gara Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 17 del 31/10/2018 Gara: Modena Calcio a 5 / Reno Molinella del 14/10/2018

Nr. 17 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. RENO MOLINELLA Avverso decisione di rigetto del reclamo sulla regolarità della gara Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 17 del 31/10/2018 Gara: Modena Calcio a 5 / Reno Molinella del 14/10/2018

 

La società RENO MOLINELLA reclama avverso la decisione mediante la quale il Giudice sportivo del CRER ha respinto, dichiarandolo inammissibile, un precedente reclamo proposto avverso la regolarità della gara in parola sulla base del fatto che il reclamo non era stato preceduto dal relativo preannuncio nel rispetto delle formalità prescritte dall’articolo 46 C.G.S. Al riguardo la reclamante afferma di aver inviato il preannuncio di reclamo entro le ore 24,00 del giorno successivo a quello della disputa della gara tramite fax di cui produce copia e da cui risulta l’effettivo invio nel rispetto del termine sopra indicato e l’effettiva ricezione da parte del Giudice Sportivo presso il CRER. La società ricorrente non ha fatto richiesta di audizione e non è presente all’odierna riunione. Come pure la società cointeressata, Modena Calcio a 5, pur essendo stata messa ritualmente a conoscenza del proposto reclamo, non ha fatto pervenire né repliche difensive né richieste di audizioni e non è presente al dibattimento odierno. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prima istanza, il ricorso della società U.S. RENO MOLINELLA avverso la regolarità della gara in parola è stato effettivamente proposto nel pieno rispetto delle formalità procedurali previste dal vigente Codice di Giustizia Sportiva. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna accoglie il reclamo della Società US Molinella, annulla la decisione d’inammissibilità pronunciata dal Giudice sportivo del CRER e rimette gli atti del procedimento allo stesso Giudice affinché deliberi nel merito del ricorso. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo essendo stato il ricorso accolto

 

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