C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 14/11/2018 – Delibera – Nr. 16 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. CAGLIARI Avverso sanzione della perdita della gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 16 del 24/10/2018 Gara: G.S. Cagliari / Academy For Football del 14/10/2018

Nr. 16 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. CAGLIARI

Avverso sanzione della perdita della gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 16 del 24/10/2018 Gara: G.S. Cagliari / Academy For Football del 14/10/2018

 

La Società Gruppo Sportivo CAGLIARI 1972 presenta rituale reclamo avverso la suddetta decisione del Giudice sportivo ritenendola ingiusta e immotivata sia in fatto che in diritto. Dal primo punto di vista la reclamante ammette che il proprio calciatore Jonatha Di Rosa ha colpito l’arbitro con un pallonata al fondoschiena, ma sostiene che si sarebbe trattato di fatto fortuito posto che il Di Rosa, nell’abbandonare il terreno di gioco a seguito dell’espulsione subita, avrebbe calciato il palone da terra in maniera non violenta e senza l’intenzione di colpire l’ufficiale di gara che comunque si trovava a una distanza di 12 / 15 metri. Pertanto, secondo la società ricorrente, l’arbitro non avrebbe subito danni fisici tali da impedirgli di continuare la direzione di gara. In punto di diritto la società GS Cagliari afferma che l’arbitro non si sarebbe attenuto alle vigenti disposizioni regolamentari e alle indicazioni impartite dall’AIA non avendo adottato “tutti i provvedimenti disciplinari possibili al fine di ripristinare la condizioni di normalità” e, in ogni caso, non essendo stata in alcuna occasione realmente messa a repentaglio la sua incolumità fisica. Sostiene infine la reclamante che il Giudice sportivo non le avrebbe inviato la comunicazione relativa alla possibilità di far pervenire documenti e memorie fino a due giorni prima dalla decisione, violando con ciò quanto prescritto dall’articolo 29 comma 8 bis del CGS. Per tutti i motivi sopra illustrati la società GS Cagliari chiede che sia annullato il provvedimento del Giudice sportivo e disposta la ripetizione della gara. La Società Gruppo Sportivo CAGLIARI 1972 ha manifestato l’intenzione di essere sentita ed è presente all’odierna riunione in persona di un proprio Dirigente munito di valida delega il quale, dopo aver ulteriormente fornito la propria versione dei fatti, si riporta al ricorso e alle richieste in esso contenute. La società cointeressata, Academy For Football, pur essendo stata messa ritualmente a conoscenza del proposto reclamo, non ha fatto pervenire né repliche difensive né richieste di audizioni e non è presente al dibattimento odierno. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, preso atto di quanto dichiarato in sede dibattimentale dal Dirigente della società ricorrente e sentito l’arbitro della gara, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale non ravvisa motivi per poter accogliere il ricorso in parola che pertanto deve essere rigettato. L’arbitro, sentito telefonicamente, ha infatti confermato per intero quanto riportato a referto ribadendo in particolare che, mentre si stava girando dopo aver notificato il provvedimento di espulsione al calciatore Di Rosa del GS Cagliari, ha distintamente visto quest’ultimo nell’atto di prendere con le mani il pallone da terra e di calciarlo con forza contro la sua schiena da una distanza non superiore ai 2 metri. Per quanto precede questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, considerato che la mancata comunicazione ex articolo 29 comma 8 bis da parte del Giudice sportivo di prima istanza alla reclamante non ha nessun rilievo sostanziale anche perché in sede di reclamo la società GS Cagliari non ha chiesto l’audizione né si è riservata l’invio di memorie e documenti ulteriori, ritenuto che il gesto proditorio compiuto del calciatore Di Rosa, indipendente dall’effettiva capacità lesiva dello stesso, sia stato di per sé idoneo a minare quella serenità e indipendenza di giudizio necessarie a un arbitro del settore dilettantistico per continuare la direzione della gara, non ravvisa alcun errore e/o imprecisione del Giudice sportivo nell’interpretazione degli atti ufficiali e ritiene giustificata la decisione assunta dallo stesso Giudice di punire la società di appartenenza del calciatore Di Rosa con la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di zero a tre. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna rigetta il reclamo della Società G.S. Cagliari 1972 e conferma la sanzione sportiva della perdita della gara disposta dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciali di Bologna. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della Società G.S. Cagliari.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it