C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 21/11/2018 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 19 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CARPINE 1954 A.S.D. Avverso inibizione fino al 30/06/2019 inflitta al dirigente Francesco Bellentani Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 16 del 31/10/2018 Gara: Carpine / Cabassi del 28/10/2018
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Nr. 19 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CARPINE 1954 A.S.D. Avverso inibizione fino al 30/06/2019 inflitta al dirigente Francesco Bellentani Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 16 del 31/10/2018 Gara: Carpine / Cabassi del 28/10/2018
La Società U.S. Carpine 1954 A.S.D. presenta rituale ricorso avverso il provvedimento disciplinare sopra indicato sostenendo che nulla di quanto riportato dal Giudice sportivo di Modena per motivare la propria decisione corrisponderebbe alla verità. Sostiene in particolare la reclamante che non sarebbe vero che il proprio Presidente Francesco Bellentani ha fatto ingresso sul terreno di gioco al 40° minuto del secondo tempo, che non sarebbe ugualmente vero che a fine partita lo stesso Bellentani ha avvicinato il direttore di gara con fare minaccioso, che mai il Sig. Bellentani avrebbe pronunciato le frasi dal contenuto intimidatorio e di cattivo gusto all’indirizzo dell’arbitro dallo stesso attribuitegli e che, infine, il Presidente Bellentani sarebbe completamente estraneo rispetto alla presunta “sberla” sul dorso della mano dell’arbitro nonché molto sorpreso per detta condotta che gli è stata addebitata. Per tutto quanto precede la ricorrente chiede che il proprio Presidente, Sig. Francesco Bellentani, venga esonerato dalla sanzione inflittagli sulla base di offese mai pronunciate e di condotte mai poste in essere. La Società U.S. Carpine 1954 A.S.D., avendo manifestato l’intenzione di essere sentita, è presente all’odierna riunione in persona del proprio Vicepresidente, Sig.ra Giorgia Malavasi, la quale dopo essersi richiamata al ricorso e alle motivazioni e richieste in esso esplicitate, precisa che il Presidente Bellentani è rimasto molto scosso dalla decisione del Giudice sportivo e dal contenuto del relativo referto arbitrale. Ribadisce che il Presidente Bellentani non ha mai rivolto frasi offensive e intimidatorie all’indirizzo dell’arbitro con il quale avrebbe avuto solo una conversazione dai toni cordiali durante l’intervallo dell’incontro. Rileva inoltre che la sanzione disciplinare disposta dal Giudice sportivo di prima istanza appare di portata esagerata e difforme rispetto ad altri provvedimenti disciplinari assunti per casi analoghi e anche per episodi di maggiore gravità. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito l’arbitro della gara, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale non ravvisa motivi per poter accogliere il presente ricorso che pertanto viene respinto. L’arbitro, sentito telefonicamente, ha infatti confermato per intero quanto riportato a referto ribadendo che al 40° minuto del secondo tempo il dirigente del Carpine Francesco Bellentani, che nel frangente svolgeva le funzioni di addetto alla forza pubblica sostitutiva, faceva ingresso sul terreno di gioco protestando e inveendo contro di lui; che al fischio finale entrava nuovamente sul terreno di gioco, lo avvicinava con fare minaccioso e gli rivolgeva una lunga serie di insulti accompagnati da frasi minacciose e intimidatorie; che nell’atto di uscire dal campo di gioco lo colpiva con una forte sberla sul dorso della mano destra provocando l’arrossamento della stessa; che dopo questo episodio continuava a insultarlo fino all’ingresso dello spogliatoio. La gravità e la reiterazione dei comportamenti antisportivi come sopra illustrati e ascrivibili al Dirigente Francesco Bellentani, giustificano, a parere di questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, la durata dell’inibizione deliberata dal Giudice Sportivo di Modena. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna ritenendo che il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali e adeguatamente commisurato la relativa sanzione sportiva, rigetta il reclamo della Società U.S. CARPINE 1954 e conferma il provvedimento dell’inibizione fino a tutto il 30/06/2019 inflitto ai danni del Dirigente Sig. Francesco BELLENTANI. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della Società US CARPINE 1954 ASD
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