C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 05/12/2018 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 20 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BONONIA 189 a. C. Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Alessandro Capone Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 20 del 21/11/2018 Gara: Bononia / Pontevecchio del 18/11/2018
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Nr. 20 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BONONIA 189 a. C. Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Alessandro Capone Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 20 del 21/11/2018 Gara: Bononia / Pontevecchio del 18/11/2018
La Società ASD BONONIA 189 a. C. propone rituale ricorso avverso il succitato provvedimento disciplinare sostenendo che il proprio calciatore non avrebbe posto in essere atti violenti, ma si sarebbe semplicemente difeso dalla violenza altrui consistita in calci e pugni. Per tale ragione la reclamante chiede una riduzione della pena. La Società ASD BONONIA, avendo espressamente richiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta al proposto reclamo precisando che il proprio calciatore Capone ha semplicemente allontanato l’avversario che lo aveva aggredito e per questa ragione chiede che la squalifica inflitta sia ridotta a una sola giornata di gara. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il comportamento del calciatore Alessandro Capone, così come descritto dall’arbitro nel proprio referto di gara, sia meritevole di una sanzione meno afflittiva rispetto a quella disposta dal Giudice sportivo sicché il reclamo in parola può essere sia pur parzialmente accolto. Dagli atti ufficiali risulta infatti che il calciatore Capone, dopo essere stato colpito con calcio da un avversario quando era a terra e a palla lontana, una volta rialzatosi veniva colpito anche con pugno e a questo punto reagiva allontanando l’avversario con una spinta che l’arbitro descrive come violenta. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in parziale accoglimento del reclamo della Società ASD Bononia 189 a. C., riduce a due le giornate di squalifica inflitte a carico del calciatore Alessandro Capone Nulla dispone a riguardo della tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.
Share the post "C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 05/12/2018 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 20 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BONONIA 189 a. C. Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Alessandro Capone Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 20 del 21/11/2018 Gara: Bononia / Pontevecchio del 18/11/2018"