C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 05/12/2018 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 21 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA QUARESIMO Avverso squalifica per dieci giornate di gara inflitta al calciatore Davide Albertini Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 20 del 21/11/2018 Gara: Pol. Quaresimo / Real Reggiano del 18/11/2018

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 21 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA QUARESIMO Avverso squalifica per dieci giornate di gara inflitta al calciatore Davide Albertini Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 20 del 21/11/2018 Gara: Pol. Quaresimo / Real Reggiano del 18/11/2018

 

La Società A.S.D. POLISPORTIVA QUARESIMO presenta rituale ricorso avverso il provvedimento disciplinare sopra indicato senza negare che il proprio calciatore Albertini abbia rivolto parole offensive verso il calciatore straniero della squadra avversaria, ma sostenendo che la frase pronunciata non sarebbe stata connotata dalla volontà di discriminare la vittima in ragione della sua appartenenza etnica. Dopo aver anche evidenziato che la condotta dell’Albertini sarebbe stata posta in essere in un contesto di sconforto dovuto a una mancata decisone arbitrale a seguito di un fallo subito e che al termine della partita non si sarebbero verificati ulteriori incidenti, la società ricorrente chiede una riduzione della squalifica. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale non ravvisa motivi per poter accogliere il presente ricorso che pertanto viene respinto. Dal rapporto arbitrale risulta infatti che al 49° del secondo tempo il calciatore Albertini Davide, indossante la maglia numero 9 del Quaresimo, ha rivolto a un avversario di colore una frase che configura senz’ombra di dubbio un insulto per motivi di razza, colore della pelle e origine etnica. Bene dunque ha fatto il Giudice sportivo a ritenere che la condotta del calciatore Albertini integrasse la fattispecie prevista dall’articolo 11 CGS e punita con la squalifica per almeno dieci giornate di gara.

PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna ritenendo che il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Emilia abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali e adeguatamente commisurato la relativa sanzione sportiva, rigetta il reclamo della Società ASD POLISPORTIVA QUARESIMO e conferma il provvedimento della squalifica per dieci giornate effettive di gara inflitta al calciatore Davide ALBERTINI. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della Società ASD POLOSPORTIVA QUARESIMO

 

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