C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 05/12/2018 – Delibera – Nr. 22 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CARPINE 1954 A.S.D. Avverso squalifica per due giornate di gara inflitta al calciatore Gianmarco Re Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 19 del 22/11/2018 Gara: Carpine / Rubiera Calcio del 18/11/2018

Nr. 22 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CARPINE 1954 A.S.D.

Avverso squalifica per due giornate di gara inflitta al calciatore Gianmarco Re Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 19 del 22/11/2018 Gara: Carpine / Rubiera Calcio del 18/11/2018

 

La Società U.S. Carpine 1954 A.S.D. ha preannunciato ricorso avverso il sopra menzionato provvedimento disciplinare senza però fare seguito con l’inoltro delle relative motivazioni nei termini previsti dalla vigente regolamentazione. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo della società US CARPINE 1954 ASD in quanto improcedibile e inammissibile. In forza dell’articolo 33 comma 8 del CGS, per cui i reclami anche se solo preannunciati sono gravati dalla prescritta tassa, dispone a carico della stessa Società US CARPINE 1954 l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

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